Decreto Legislativo correttivo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
- 10 Novembre 2020
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 – Serie Generale – del 5 novembre 2020, il Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n.147, cd “D.Lgs. correttivo al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, che modifica il D.Lgs. 14/2019 , approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 ottobre.
Al netto delle norme efficaci decorsi i 15 giorni dalla pubblicazione in G.U. (quelle relative alla formazione e al funzionamento dell’Albo dei gestori della crisi e di modifica al codice civile), il decreto correttivo entrerà in vigore il 1° settembre 2021 con il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. n. 14/2019).
Tra le principali disposizioni d’interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Decreto si segnalano:
- nuove definizioni di “crisi d’impresa” e degli “indicatori ed indici di crisi”
Viene modificata la nozione di crisi, mediante la sostituzione della locuzione “difficoltà economico-finanziaria” con quella di “squilibrio economico-finanziario” che rende probabile l’insolvenza del debitore. Si tratta, per le imprese, dell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (cfr. nuovo art.2 del D.Lgs. 14/2019).
Viene ridefinita la nozione degli indicatori e degli indici di crisi contenuta nell’art.13 del D.Lgs.14/2019, che devono misurare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell’impresa, con l’aggiunta del riferimento, per gli indici di crisi, alla «non sostenibilità dei debiti», alla «non sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa», all’ «assenza di prospettive di continuità aziendale», nonché all’«inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi» (nella formulazione attuale si fa riferimento invece, alla «sostenibilità» ed all’ «adeguatezza» di tali parametri – (cfr. nuovo art.13 del D.Lgs. 14/2019).
- l’innalzamento delle soglie rilevanti ai fini dell’attivazione della c.d. allerta esterna da parte dell’Agenzia delle Entrate
In riferimento al procedimento di allerta sono stati modificati i limiti che impongono l’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate in rapporto all’ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato. In particolare il limite stabilito oltre il quale scatta l’obbligo della segnalazione ammonta a:
– 100.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore a 1 milione di euro;
– 500.000 euro, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore a 10 milioni di euro;
– 1 milione di euro qualora il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente èsuperiore a 10 milioni di euro.
Inoltre, viene fissato in 60 giorni dalla comunicazione di irregolarità il limite di tempo entro cui il creditore Agenzia delle Entrate dovrà effettuare l’avviso al debitore.
- la designazione del rappresentante dell’OCRI di matrice aziendalistica effettuata dall’associazione di categoria del settore produttivo a cui appartiene il debitore
Il decreto ha rimodulato le modalità di designazione dei componenti dell’OCRI nell’ambito delle procedure d’allerta (ossia del sistema di segnalazioni volte a far emergere la situazione di difficoltà finanziaria dell’impresa in via extragiudiziale) al fine di giungere ad un accordo con i creditori.
Tale organismo è costituito presso ciascuna camera di commercio, territorialmente competente in base alla sede legale dell’impresa, ed è composto da un collegio di tre esperti, di cui uno è il referente. Viene stabilito che un membro del collegio appartenga all’associazione imprenditoriale di categoria del settore di riferimento del debitore.
Al riguardo, il D.Lgs. correttivo riscrive alcune disposizioni in merito al componente dell’OCRI di matrice cd. “aziendalistica”.
In particolare, con una modifica all’art.17, co.1, lett.c, del Codice della crisi d’impresa, viene previsto che il rappresentante proveniente dall’associazione di categoria venga designato da quest’ultima, e non più dal referente (art.3, co. 5, del D.Lgs. correttivo).
Difatti il debitore dovrà individuare tre nominativi ed indicarli al referente, il quale provvederà ad informare l’associazione di categoria, che sceglierà il componente fra i tre selezionati dal debitore.
In ogni caso, deve trattarsi di esperti iscritti all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure del medesimo Codice della crisi d’impresa (da istituire mediante Decreto del Ministro della Giustizia -– cfr. anche l’artt.356-357).