Covid 19 – Chiarimenti INPS su Ammortizzatori Sociali e Lavoratori Fragili
- 19 Novembre 2020
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- Covid-19 – Ammortizzatori Sociali
Con il messaggio n. 4222 dell’11 novembre 2020, l’INPS illustra il differimento al 15 novembre 2020 di termini decadenziali in materia di Cassa Covid, disposto dal Decreto Ristori Bis.
Ricordiamo che l’art. 12 comma 1 del D.L. n. 149/20 (c.d. Decreto Ristori Bis) proroga al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza COVID-19, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/20 e s.m.i., e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
Per quanto sopra, le Strutture territoriali dell’INPS provvederanno a definire le istanze di cui trattasi (ad esempio, domande di trattamenti con inizio del periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa ad agosto 2020), inviate dalle aziende oltre il termine del 30 settembre 2020, purché pervenute entro la data del 15 novembre 2020.
- Covid-19 – Lavoratori Fragili – Chiarimenti Inps
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia, per informare che l’Inps, con il messaggio n. 4157/2020, ha fornito chiarimenti in merito alla tutela prevista, a fronte dell’emergenza Covid-19, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizione di particolare fragilità, per i quali l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato a degenza ospedaliera a fronte della presentazione della relativa certificazione.
Nel riepilogare la disciplina dettata in materia dall’art. 26 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto Cura Italia), così come modificato dalle relative disposizioni normative sull’emergenza susseguitesi nel tempo, l’Istituto rammenta, in particolare, che il decreto c.d. Agosto (comma 1-bis dell’art. 26 del d.l. n. 104/2020) ha innovato il suddetto articolo 26, disponendo, con l’attuale comma 2, un’ulteriore proroga al 15 ottobre 2020 del termine previsto per la tutela dei lavoratori in esame, che, allo stato attuale, risulta quindi riconosciuta per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, salvo ulteriori eventuali proroghe disposte dal legislatore.
Nella riformulazione di tale comma, il legislatore, inoltre, ha eliminato, fra i requisiti previsti per l’individuazione dei lavoratori fragili, il riferimento all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e, pertanto, per accedere alla suddetta tutela, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Viene, infine, ribadito come, con l’attuale comma 2-bis, per i lavoratori fragili di cui trattasi, è previsto, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, l’esercizio di norma dell’attività lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.