Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 285 del 16/11/2020) il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 395 del 16 settembre 2020 che costituisce il primo provvedimento attuativo del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare previsto dalla Legge di bilancio per il 2020 (Legge 160/2019, art. 1, commi 437-443) che ha stanziato 853,81 milioni complessivi per gli anni dal 2020 e al 2033 a favore di Comuni, Città Metropolitane e Regioni.
Il Programma – conosciuto anche come “Piano rinascita urbana” – si inserisce fra i piani/programmi statali di spesa finalizzati alla riqualificazione dei contesti urbani degradati e al recupero delle periferie, che si sono susseguiti negli ultimi anni (Piano nazionale per le città 2012, Piano periferie 2014, Programma straordinario periferie 2015) e che hanno avuto sino ad ora scarsi risultati a causa dell’esiguità delle risorse assegnate, dell’incapacità di attivare risorse private, di procedure amministrative complesse e soprattutto temporalmente lunghe.

Il Programma è promosso al fine di concorrere alla:

  • riduzione del disagio abitativo e insediativo con particolare riferimento alle periferie attraverso la riqualificazione e l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale sociale;
  • miglioramento della qualità dell’abitare attraverso la promozione di processi di rigenerazione di ambiti urbani, “in un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo”.

Si analizza, di seguito, il Decreto Ministeriale che interviene con molto ritardo (il termine per l’adozione per era fissato al 29 febbraio 2020) a definire termini, contenuti e modalità di presentazione delle proposte di intervento da parte degli enti pubblici, entità del contributo statale e modalità di erogazione, criteri di valutazione delle proposte da parte dell’Alta Commissione (istituita presso il MIT con DM 474 del 27 ottobre 2020), nonché tempi delle diverse fasi in cui è articolata la procedura che porta all’approvazione del Programma qualità dell’abitare.
Premesso che anche in questo caso emergono un iter amministrativo molto lungo e complesso e l’assenza di incentivi alla partecipazione dei privati, si evidenziano di seguito i principali contenuti del DM 16 settembre 2020.

Obiettivi (art. 2)
Sono 5 le linee d’azione del Programma:
– riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale e incremento dello stesso;
– rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socio-economico e l’uso temporaneo;
– miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani, delle dotazioni di servizi e delle infrastrutture;
– rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitativa, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche attraverso operazioni di densificazione;
– individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusione sociale e welfare urbano, nonché di processi partecipativi finalizzati all’autocostruzione.
Tutti gli interventi devono essere realizzati “senza consumo di nuovo suolo, fatte salve le eventuali operazioni di densificazione”.

Destinatari (art.3)
Possono presentare proposte di intervento:
– le Regioni
– le Città metropolitane
– i Comuni sede di Città metropolitane
– i Comuni capoluogo di provincia
– il Comune di Aosta
– i Comuni con più di 60.000 abitanti 
Sono esclusi la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Ciascun ente può presentare fino a 3 proposte.

Proposte di intervento (art. 4)
Le proposte devono riguardare un insieme di interventi fra loro coerenti e connessi, ubicati in un determinato ambito urbano anche non periferico ma comunque caratterizzato da situazioni di disagio abitativo o socio-economico e non dotato di adeguate attrezzature e spazi collettivi.
Sono ammessi in particolare a finanziamento interventi:
a. di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica (art. 3, comma 1, lettere b), c), d) e f) del Dpr 380/2001); gli interventi di nuova costruzione possono essere ammessi solo in maniera residuale e per specifiche operazioni di densificazione;
di autorecupero;
b. coerenti con quelli della delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 127 che nel riprogrammare le risorse residue per l’edilizia residenziale previste dalla Legge 457/1978 ha indicato una serie di indirizzi quali consumo di suolo zero, priorità al recupero edilizio e urbano, integrazione delle funzioni, incremento delle infrastrutture di quartiere, efficientamento energetico e  adeguamento/ miglioramento sismico, ecc.;
c. di rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici non utilizzati, dismessi e degradati;
d. per incrementare l’accessibilità e la sicurezza degli edifici e degli spazi, le dotazioni collettive e i servizi di prossimità;
e. di riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica, nonché di riqualificazione e incremento di alloggi di edilizia residenziale sociale (compresa la realizzazione di alloggi da utilizzare a rotazione per le assegnazioni temporanee);
f. su immobili che sono già stati in passato oggetto di finanziamento pubblico, purché si tratti di interventi di completamento.
Le proposte dovranno essere “coerenti” con gli strumenti di pianificazione urbanistica e di programmazione regionale e comunitaria, nonché con la normativa e la politica regionale in tema di edilizia residenziale sociale.

Risorse (art. 5)
La dotazione finanziaria complessiva del Programma è costituita da:
– 853,81 milioni/€ stanziati appositamente dalla Legge di bilancio 2020 nello stato di previsione del MIT e ripartiti su 14 anni (2020-2033);
– eventuali residui di stanziamento per l’annualità 2019 relativi al “Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli Iacp” (art. 1, comma 95, Legge 145/2018);
– eventuali ulteriori risorse anche di fonte comunitaria.
Il 34% delle risorse complessive è destinato prioritariamente a interventi collocati nelle Regioni del Mezzogiorno.
Viene assicurato il finanziamento di almeno una proposta per Regione di appartenenza del soggetto proponente, mentre il contributo massimo riconoscibile per ogni proposta è fissato in misura pari a 15 milioni/€.
Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese previste nel quadro economico: progettazione, verifica, validazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, spese per imprevisti in misura non superiore a 10% del costo totale e se inserite nel quadro economico.
Fatta salva la possibilità di presentare progetti di completamento di interventi già oggetto in passato di finanziamento pubblico, sono finanziabili i soli interventi il cui inizio dei lavori sia successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del DM 16 settembre 2020 e cioè successivo al 16 novembre 2020. Sono esclusi dal finanziamento, quindi, gli interventi in corso di esecuzione o già terminati o già finanziati a questa data.

Procedure di presentazione, valutazione e approvazione delle proposte (Artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11)
La procedura è articolata in 2 fasi:

fase 1
Trasmissione da parte dell’ente pubblico di una proposta preliminare che indica la strategia complessiva e l’insieme degli interventi ed deve contenere la relazione tecnico-amministrativa della proposta, la planimetria generale e gli elaborati grafici, il quadro economico e il cronoprogramma finanziario.
Le proposte sono presentate entro 120 gg dalla data di pubblicazione del DM (e quindi entro il 16 marzo 2021) ed esaminate dall’Alta Commissione costituita presso il MIT sulla base della rispondenza ad una serie di criteri e cioè: presenza di aspetti innovativi e di green economy e rispondenza ai Criteri Minimi Ambientali (CAM), entità degli interventi sull’edilizia residenziale pubblica, “bilancio zero” del consumo di suolo mediante il recupero di aree già urbanizzate, attivazione di altre risorse pubbliche e private, coinvolgimento di operatori privati, applicazione della metodologia BIM.
Con specifico riferimento al coinvolgimento di operatori privati, si evidenzia che il decreto:
– favorisce espressamente “la più ampia partecipazione di soggetti pubblici e privati” nella redazione delle proposte di intervento da parte degli Enti pubblici (art. 3, comma 6);
– prevede come criteri preferenziali delle proposte sia l’attivazione di risorse private “tenuto anche conto della eventuale messa a disposizione di aree o immobili”, sia il coinvolgimento e partecipazione diretta disoggetti interessati anche in forma associativa in particolare se operanti nell’area di intervento (art. 8, lettere E-F).
Sul punto le Faq pubblicate dal Ministero (Allegato 3) precisano genericamente che “I soggetti privati possono partecipare, in collaborazione con gli Enti pubblici eleggibili a finanziamento, nell’elaborazione delle proposte da candidare. Gli stessi soggetti privati possono, inoltre, mettere a disposizione proprie risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi, nonché aree ed immobili di proprietà” (Quesiti n. C.1 e C.2).
In ogni caso, in aderenza all’obiettivo di garantire l’ampia e diffusa partecipazione dei privati al Programma, si riterrebbe che possano concorrere alla formazione delle proposte anche interventi che utilizzano altre risorse finanziarie, i cui lavori – in linea con l’art. 4, comma 5, lett. g) – devono comunque essere iniziati dopo la pubblicazione in G.U. del DM 16 settembre 2020.
Entro 90 gg dalla ricezione della documentazione l’Alta Commissione formula l’elenco delle proposte ammissibili al finanziamento ed entro i successivi 60 gg con Decreto Ministeriale:
– è approvato il Programma per la qualità dell’abitare con l’individuazione degli interventi ammessi;
– è approvato lo schema di convenzione/accordo di programma tipo da stipulare fra gli enti risultati beneficiari e il Governo;
– è concesso un finanziamento per procedere alla progettazione definitiva o esecutiva nel limite massimo del 5% del costo complessivo.

fase 2
Trasmissione – entro 240 gg dalla pubblicazione del DM che individua gli interventi ammessi al finanziamento – della proposta finale che indica lo stato di avanzamento della stessa e deve contenere il successivo livello di progettazione rispetto a quello inviato nella fase 1 (e quindi il progetto definitivo o esecutivo) della proposta nel complesso e dei singoli interventi.
L’Alta commissione verifica la documentazione trasmessa entro i successivi 90 gg ed esprime il nulla osta al finanziamento. Entro 60 gg dalla ricezione del nulla osta è approvato con DM l’elenco delle proposte definitivamente ammesse a finanziamento. La stipula delle singole convenzioni/ accordi di programma avviene entro 60 gg dall’approvazione dell’elenco.
L’erogazione dei finanziamenti avviene con le seguenti modalità:
– fino al 5% di anticipo all’esito della fase 1 (ammissione al Programma) per la copertura delle spese della progettazione definitiva o esecutiva (a valere sulle annualità 2020 e 2021);
– fino al 15% all’esito della fase 2 (a valere sulle annualità 2022 e 2023);
– fino al 10% per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2029 e comunque fino al 60% del finanziamento;
– saldo del finanziamento (20%) a valere sulle risorse dal 2030 al 2033.

Progetti “pilota” ad alto impatto strategico (art. 14)
Sono ammesse a finanziamento anche alcune proposte definite “Pilota” ad alto impatto strategico sul territorio nazionale, da cofinanziarsi anche con eventuali ulteriori risorse, comprese quelle del Recovery Fund, fino a 100 milioni/€ ciascuna.
In questo caso gli enti pubblici avranno 150 gg per presentare le proposte (dalla pubblicazione in GU) e l’Alta Commissione 90 gg per valutare le proposte e dare il nulla osta al finanziamento.
I Progetti Pilota, quindi, sembrano avere potenzialità maggiori, anche per effetto di una procedura più snella, sebbene l’iniziativa sia sempre pubblica e vengano utilizzati i medesimi criteri di valutazione delle proposte ordinarie.

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