Estesa fino al 1° maggio 2021 la validità di permessi di costruire e Scia – così come di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati – in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021.

È quanto prevede l’art. 3-bis del Decreto Legge 125/2020 coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3 dicembre 2020) e in vigore dal 4 dicembre 2020 – che modifica e integra l’art. 103 del Decreto Legge 18/2020 cd. “Cura Italia” in base al quale tutti gli atti di assenso in scadenza fra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 potevano conservare la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della cessazione dello stato di emergenza (fissata all’epoca al 31 luglio 2020) e quindi fino al 29 ottobre 2020.

In particolare l’art. 3-bis del DL 125/2020:
– fa rivivere la proroga straordinaria del comma 2 dell’art. 103 DL 18/2020, estendendone l’applicazione a tutti gli atti di assenso in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 che conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza e cioè fino all’1 maggio 2021;
– inserisce il comma 2-sexies sempre nell’art. 103 del DL 18/2020 in base al quale la proroga trova applicazione anche agli atti scaduti successivamente al 31 luglio 2020 e quindi fra il 1° agosto e il 4 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della Legge di conversione 159/2020).

Si tratta di una proroga automatica, per la quale non occorrono condizioni di operatività (es. comunicazione al Comune competente), e generalizzata, cioè relativa a tutti i provvedimenti abilitativi, fra cui in particolare le autorizzazioni paesaggistiche, quelle ambientali, le Scia, le Segnalazioni certificate di agibilità.
Si ricorda inoltre che il DL 76/2020 cd. “Semplificazioni” all’art. 10, comma 4 ha previsto un’altra proroga straordinaria triennale – previa comunicazione al Comune competente – riferita esclusivamente ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2020 e alle Scia presentate sempre entro il 31 dicembre 2020.

Si ricorda, infine, che al comma 2 dell’art. 3-bis è stato stabilito che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 10, del DL. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020, le previsioni suddette non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 1°giugno 2015, che continuano ad essere assoggettati alla disciplina ordinaria di cui al medesimo decreto ministeriale”.