Decreto “Milleproroghe”: le novità introdotte per il settore dei lavori pubblici
- 12 Gennaio 2021
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Sulla Gazzetta ufficiale 323 del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché’ in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea” – c.d. decreto “Milleproroghe”, entrato in vigore lo stesso giorno di pubblicazione in Gazzetta.
In particolare, l’articolo 13 rubricato “Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti”, con riferimento al settore dei lavori pubblici, prevede le seguenti principali misure di interesse.
1. Proroga della possibilità di incrementare l’anticipazione del prezzo contrattuale
L’articolo 207 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto c.d. “Rilancio”), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, com’è noto, ha introdotto, al comma 1, la possibilità per le amministrazioni di incrementare l’importo dell’anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30 per cento – rispetto al 20 per cento previsto dal Codice – articolo 35, comma 18 – nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Tale facoltà di incremento trova applicazione, tra le altre, per le procedure disciplinate dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – ossia dal 19 maggio 2019 – e fino al 30 giugno 2021.
Il comma 1 dell’articolo 13 ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale sarà possibile incrementare la percentuale dell’anticipazione.
2. Proroga della possibilità di affidamento dei lavori di manutenzione su progetto definitivo “alleggerito”
Il comma 6 dell’articolo 1 del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (decreto c.d. “Sblocca-cantieri”) – convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 – ha previsto per gli anni 2019 e 2020, la possibilità di:
– affidare le manutenzioni ordinarie e straordinarie – ad eccezione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere e di impianti – sulla base di un progetto definitivo, costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo e dal piano di sicurezza, con indicazione analitica dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
– di iniziare i lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
Con l’articolo 14, comma 2, lettera b) del decreto in commento, tale possibilità è estesa anche per l’anno 2021.
3. Proroga delle deroghe al Codice dei contratti pubblici in materia di subappalto
Il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (decreto c.d. ”Sblocca-cantieri) – convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 – nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque fino al 31 dicembre 2020, al comma 18 dell’articolo 1, ha disposto:
a. la sospensione dell’obbligatorietà dell’indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche;
b. nonché, coerentemente, la sospensione dell’obbligo delle verifiche in corso di gara anche sul subappaltatore.
Infine, l’innalzamento del limite del subappalto – dal 30, previsto “a regime” dal Codice dei contratti pubblici – al 40 per cento dell’importo complessivo del contratto è invece prorogato fino al 30 giugno 2021 Con l’articolo 13, comma 2, lettera c) del decreto in commento, le deroghe alla disciplina del subappalto sono state estese per l’anno 2021; conseguentemente la disciplina sul subappalto rimane immutata rispetto a quella applicata nel 2020.