Imposta di bollo nelle gare pubbliche – Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.7/E/2021
- 18 Gennaio 2021
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L’Agenzia delle Entrate torna sull’applicabilità dell’imposta di bollo sulle istanze di partecipazione alle gare pubbliche, nella Risposta n.7/E del 5 gennaio 2021, relativa ad un’istanza d’interpello in materia formulata da un’impresa.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 7/E/2021 chiarisce che non devono essere assoggettate ad imposta di bollo:
- la “domanda di partecipazione” ad una procedura di gara negoziata non rientra tra i documenti previsti dall’art.3 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972. Infatti, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, «l’adesione ad una procedura negoziata non necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell’operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta»;
- la “manifestazione di interesse” che viene formulata dall’impresa dopo l’effettuazione, da parte della Stazione appaltante, di un’indagine di mercato volta ad individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare in seguito ad una procedura negoziata, che non rientra tra i documenti disciplinati dalla medesima Tariffa, parte prima;
- le “offerte economiche” non seguite dall’accettazione da parte della Pubblica Amministrazione.
Per quel che riguarda i capitolati d’appalto oggetto dell’istanza d’interpello, la Risposta n.7/E/2021 chiarisce che sugli stessi si applica l’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, tenuto conto che tali documenti disciplinano particolari aspetti del contratto (cfr. anche lo stesso art.2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972).
Invece, per quel che riguarda gli allegati relativi ai grafici e disegni, l’Agenzia delle Entrate conferma che gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici, in quanto elaborati tecnici redatti da un professionista, devono essere assoggettati all’imposta di bollo in caso d’uso, nella misura di 0,52 euro per ogni foglio o esemplare, con un minimo di 1 euro (cfr. l’art.28 della Tariffa, parte seconda, e l’art.3 co.3, del D.P.R. 642/1972).
In merito, si osserva che nella risposta in commento, l’Agenzia indica 1 euro, come misura dell’imposta da applicare per ogni foglio o esemplare, quando invece il citato art.28 della tariffa, parte II (richiamato espressamente nel chiarimento), fissa a 0,52 euro per foglio, o esemplare, la misura dell’imposta da applicare su tali documenti tecnici (misura da coordinare con l’importo minimo di 1 euro, stabilito, in via generale, dall’art.3, co.3, del medesimo DPR 642/1972).
Resta comunque fermo che la mancata osservanza delle norme sul bollo non incide sulla ammissibilità e validità della partecipazione, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell’imposta.
Per completezza si ricorda, inoltre, che per i contratti d’appalto pubblici conclusi in modalità digitale e registrati mediante procedure telematiche, l’imposta di bollo si applica, nella misura forfettaria di 45 euro, a prescindere dalle dimensioni del documento.
Come chiarito nel passato dall’Amministrazione finanziaria nella R.M. 194/E/2008, l’importo forfettario dell’imposta di bollo si riferisce all’atto principale e a quelli, da esso dipendenti, finalizzati all’espletamento dei necessari adempimenti nei rispettivi pubblici registri (ad esempio, copia per la trascrizione e la registrazione, nota di trascrizione e iscrizione).
Con particolare riferimento al settore delle costruzioni, resta a tutt’oggi ancora da chiarire l’applicabilità dell’imposta forfettaria per gli allegati al contratto d’appalto.
In linea generale, infatti, l’Agenzia delle Entrate nella medesima R.M. 194/E/2008 aveva chiarito che, anche in presenza di registrazione telematica, devono essere autonomamente assoggettati all’imposta i documenti, allegati all’atto principale, per i quali l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine.
La R.M. 194/E/1998 si riferiva espressamente ad alcuni allegati, ossia «agli altri atti o documenti rilasciati o ricevuti da pubblici ufficiali o pubbliche autorità che per loro natura siano soggetti all’imposta fin dall’origine (ad esempio le procure, autorizzazioni, certificati di destinazione urbanistica, ecc…)».
Pertanto, dai citati chiarimenti ministeriali, dovrebbero essere assoggettati all’imposta di bollo in modo autonomo (ovvero oltre ai 45 euro forfettari), nella misura di 16 euro per ogni foglio, il capitolato speciale, l’elenco dei prezzi unitari ed il cronoprogramma, se allegati al contratto d’appalto.