Con la Risposta n.19 dell’8 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in materia di sismabonus acquisti, in sintesi:

Gli acquirenti possono beneficiare della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 63 del 2013 (cd. sisma bonusacquisti) nell’ipotesi di intervento edilizio di demolizione di un fabbricato ad uso commerciale/produttivo e la ricostruzione di un edificio con cambio di destinazione ad uso abitativo.

La detrazione deve essere calcolata, nel limite massimo di spesa di euro 96.000, sul prezzo risultante dall’atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all’immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente.

Per godere della detrazione per sismabonus acquisti (articolo 16, comma 1-septies del decreto legge 63 del 2013) è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

Il “sismabonus acquisti” spetta, oltre che alla persona fisica, anche alla società di persone o di capitali che acquista l’unità immobiliare sia per uso proprio che per destinarlo alla locazione.

L’acquirente delle case antisismiche potrà optare – ai sensi dell’articolo 121 del medesimo decreto Rilancio – in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese – alternativamente:
– per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cd. sconto in fattura);
– per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante

Superbonus: ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura è necessario acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che ne danno diritto.
Sempre ai fini del Superbonus per l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus è necessario acquisire anche l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
In particolare per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il beneficiario del sismabonus acquisti non potrà cedere il credito corrispondente alla detrazione in misura parziale. Solo, in presenza di diversi fornitori, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascun fornitore.

Il beneficiario del “sismabonus acquisti” può cedere il relativo credito ad un corrispettivo inferiore al suo valore nominale, fermo il diritto del cessionario a compensarlo per l’importo del suo valore nominale.

Non vi è obbligo di registrazione dell’atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione, così come stabilito dalla risoluzione n. 84/E del 2018.

Nel caso di concorso nella violazione (articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997) il fornitore che ha applicato lo sconto e il cessionario del credito rispondono solidalmente con il beneficiario della detrazione:
– della sanzione (ai sensi del citato articolo 9, comma 1);
– della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi (articolo 121, comma 6, del decreto Rilancio).