Gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico non previsti nel progetto e pertanto non oggetto di alcuna autorizzazione in sede istruttoria del permesso di costruire, richiesto nel 2016, e che solo successivamente, poiché divenuti obbligatori a seguito dell’adeguamento della disciplina urbanistica, sono stati preventivati e rientrano nelle opere soggette a SCIA, possono beneficiare  dell’agevolazione a condizione che possa essere documentata a seguito di un parere dell’Ufficio tecnico del Comune, che attesti una diversa e successiva (rispetto all’originario titolo abilitativo urbanistico) data di inizio del procedimento autorizzatorio (successiva al 1° gennaio 2017) ovvero in presenza dell’avvio di nuova procedura.

E’ quanto emerge dalla Risposta n.36 dell’11 gennaio 2021 riguardante un permesso di costruire rilasciato nel 2016, successivamente integrato da lavori antisismici, a seguito dell’entrata nel 2018 dell’aggiornamento delle N.T.C (Decreto Ministero infrastrutture 17 gennaio 2018) con SCIA e asseverazione di cui al D.M. 58 del 2017.