Illegittimità Costituzionale art. 4 L.R. 13/2019 – Modalità attuative-Circolare DRT
- 18 Febbraio 2021
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Con nota del Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, prot. n. 26515 del 16 febbraio 2021, vengono fornite indicazione sulle attività di gara espletate dagli UREGA a seguito della sentenza n. 16/2021, depositata l’11 febbraio 2021 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 7 del 17 febbraio 2021.
In particolare la nota sottolinea che, a seguito della suddetta pronuncia, le stazioni appaltanti saranno tenute ad applicare le norme previste dagli artt. 95 e 97 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., come modificato in particolare dall’art. 1 della legge n. 55 del 2019. Pertanto, per gli appalti di lavori i due criteri (quello dell’offerta più vantaggiosa e quello del minor prezzo) saranno, d’ora in poi, alternativi senza vincoli, e la scelta sarà rimessa alla stazione appaltante, fatti salvi casi specifici in cui è mantenuto il primato del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La nota procede ad analizzare le refluenze sulle attività di gara degli UREGA, differenziando in relazione alle diverse fasi procedimentali
La nota ricorda a tale proposito che relativamente alle procedure i cui bandi sono stati pubblicati ed è in corso il termine per la presentazione dell’offerta e per le procedure i cui bandi sono stati pubblicati e risulta già decorso il termine per la presentazione dell’offerta, ma che non hanno ancora avuto concreto inizio (vedi lett. B e C della nota) nel caso in cui si stata già trasmessa l’offerta, la piattaforma consente di annullare e ripresentare integralmente l’offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte medesime. Sottolinea sempre la nota che non sono ammesse né integrazioni all’offerta inviata né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno dell’offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l’offerta già inviata.
La nota infine precisa che, come da consolidata giurisprudenza amministrativa, le pronunce della Corte Costituzionale, che colpiscono le norme applicate dalla pubblica amministrazione nell’esercizio dei propri poteri, non incidono sui cosiddetti “rapporti esauriti”, ossia sui rapporti per i quali il giudice si sia già pronunciato con sentenza definitiva, ovvero siano decorsi i termini di impugnazione giurisdizionale dell’atto emanato sulla base della norma successivamente dichiarata incostituzionale. Si precisa altresì che “l’inoppugnabilità” determina l’esaurimento del rapporto solo nei confronti del privato, interessato ad ottenere l’annullamento del provvedimento in sede giurisdizionale, ma non nei confronti della pubblica amministrazione che, una volta intervenuta la sentenza dichiarativa dell’illegitimità costituzionale, può sempre esercitare i propri poteri di autotutela. In tale ipotesi l’amministrazione dovrà valutare la sussistenza di un interesse pubblico all’annullamento, attuale e prevalente sulle posizioni giuridiche private costituitesi e consolidatesi medio tempore, escludendosi, in particolare, che tale interesse pubblico possa consistere nel mero ripristino della legalità violata
– Nota DRT prot n 26515 del 16-02-2021
– Sentenza Corte Costituzionale 16_2021 art. 4 commi 1 e 2 LR 19_2013