Il decreto semplificazioni (d.l. 16 luglio 2020 n. 76), convertito con legge dell’11 settembre 2020 n. 120, al conclamato fine di accelerare le procedure ad evidenza pubblica e incentivare gli investimenti pubblici, tra i vari innumerevoli interventi, ha introdotto nuove previsioni sul collegio consultivo tecnico (CCT).

Ci riferiamo all’articolo 6 del suddetto decreto, dove al primo comma, si norma la costituzione obbligatoria, fino al 31 dicembre 2021, presso ogni stazione appaltante del CCT, laddove si tratti di gare di importo superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.Lgvo 50/2016.

Come ha già rilevato l’ANAC, l’obbligatorieta’ viene meno con riferimento ai contratti stipulati all’esito delle procedure di gara aventi ad oggetto gli interventi di cui all’articolo 2, comma 4 del D.L. n. 76/2020, e precisamente: “…edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017- 2021, interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi”.

Accanto alle superiori previsioni recanti l’obbligatorietà della nomina del collegio consultivo, il decreto semplificazioni, al comma 4 dell’art. 6, contempla, altresì, la possibilità di una costituzione facoltativa del collegio, per i casi di lavori sotto-soglia.

A ciò si aggiunge la facoltatività di nomina anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto; ovviamente in queste ipotesi, a differenza del collegio nominato per la fase “esecutiva”, la scelta non può che competere alla sola stazione appaltante.

Di seguito alcuni chiarimenti.

Quali funzioni svolge il collegio consultivo tecnico ?

Il CCT ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.

Quando deve essere nominato il CCT ?

Nelle ipotesi di costituzione obbligatoria, il decreto ha disposto che il collegio venga nominato prima dell’avvio dell’esecuzione e, comunque, non oltre dieci giorni da essa.

I componenti del CCT devono avere una qualificazione particolare?

tutti i componenti del collegio devono essere scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici.

Quali sono le modalità di scelta dei componenti del CCT?

Una volta definito il numero dei componenti, entra in gioco l’aggiudicatario privato, la cui posizione viene tutelata dalla norma; è infatti previsto che i componenti del collegio possano, in alternativa, essere tutti scelti dalle parti di comune accordo, oppure ciascuna parte nomina uno o due componenti.

Le decisioni adottate dal CCT sono vincolanti?

le determinazioni del collegio avente natura di lodo arbitrale sono vincolanti, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti.

IL CCT ha un compenso?

I componenti ricevono un compenso posto a carico delle parti.

L’Area Opere Pubbliche di ANCE Catania è a disposizione per ogni chiarimento o segnalazione.