Legge 21 maggio 2021, n. 69 – conversione del decreto “Sostegni”
- 31 Maggio 2021
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 120 del 21 maggio u.s. è stata pubblicata la Legge 21 maggio 2021, n. 69, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19”, in vigore da sabato 22 maggio 2021.
La legge in esame è suddivisa nei seguenti TITOLI:
- TITOLO I: Sostegno alle imprese e all’economia con contributi a fondo perduto, sospensione dell’attività dell’agente della riscossione, annullamento dei carichi, riduzione degli oneri delle bollette elettriche – (artt. 1 – 6-novies)
- TITOLO II: Disposizioni in materia di lavoro con misure di integrazione salariale (artt. 7 – 19)
- TITOLO III: Misure in materia di salute sicurezza (artt. 19-bis – 22-bis)
- TITOLO IV: Enti territoriali con misure per assicurare le funzioni degli enti territoriali (artt. 23 – 30-sexies)
- TITOLO V: Altre disposizioni urgenti che riguardano l’attività didattica, l’Università e la ricerca, la tutela di persone con disabilità (artt. 31 – 43)
Tra le disposizioni d’interesse per il settore delle costruzioni si evidenziano:
- ammissibilità, per le imprese, dell’IVA anche parzialmente indetraibile tra le spese agevolate con il Superbonus;
- estensione della possibilità, ai soli fini civilistici, di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa anche nel bilancio 2022;
- proroga al 30 settembre 2021 del termine entro cui pagare l’IRAP non versata per errata applicazione delle disposizioni europee sugli aiuti di Stato.
La legge inoltre conferma la proroga ulteriore del termine (scaduto il 1° marzo 2021) per il pagamento delle definizioni agevolate della “rottamazione-ter”, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, e del “saldo e stralcio” (cfr. l’art.68, co.3, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella Legge 27/2020 – cd. “Decreto Cura Italia”).
In particolare, ai fini di tale definizione agevolata, il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020, ed entro i termini prefissati del 2021, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse, se effettuato integralmente entro le seguenti scadenze:
- entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
- entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.