La cessione, dietro corrispettivo, di crediti d’imposta derivanti dalle detrazioni per gli interventi di recupero edilizio degli immobili, come l’Ecobonus ed il Sismabonus, anche nella forma del Superbonus al 110%, è esente da IVA, come operazione di natura finanziaria, e non deve essere attestata mediante fattura o altra forma di certificazione.
Nell’ipotesi in cui, in via facoltativa, il cessionario del credito emetta comunque la fattura, l’esenzione da IVA opera sull’importo della commissione concordata fra le parti, ossia sull’ “onere finanziario” della cessione del credito, che ne costituisce il corrispettivo.
L’atto di cessione del credito, mediante scrittura privata, o atto pubblico, è escluso dall’imposta di Registro.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.369 del 24 maggio 2021, ad un’istanza d’interpello avente ad oggetto il regime fiscale applicabile, agli effetti dell’IVA e dell’imposta di Registro, alle operazioni di cessione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus fiscali riconosciuti per interventi di recupero edilizio degli immobili (Ecobonus e Sismabonus ordinari ed al 110%, Bonus casa).
In particolare, il caso di specie riguarda un’impresa che ha acquistato i crediti d’imposta generati dai bonus fiscali edilizi e li utilizza in parte in compensazione (con Modello F24), provvedendo, altresì, all’ulteriore cessione del credito restante a soggetti terzi, mediante scritture private.
Come noto, l’art.121 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 (cd. D.L. Rilancio) ha introdotto la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. “sconto in fattura“) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione del credito è consentita anche nei confronti degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione, senza limiti alle cessioni possibili.
Sia la cessione del credito che lo sconto in fattura riguardano le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, per i bonus edilizi ordinari – ad es. Ecobonus, Sismabonus, Bonus casa) ovvero nel 2022 per il Superbonus al 110%.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 369/2021 chiarisce che nel caso di specie la cessione del credito:

  • sotto il profilo dell’IVA, costituisce un’operazione di natura finanziaria, e come tale è esente da IVA ai sensi dell’art.10, co.1, n.1 del D.P.R. 633/1972 (cd. “Decreto IVA”), che non deve essere attestata mediante fattura, ovvero altra documentazione.

In ogni caso, il soggetto che acquista il credito (il cessionario) ha comunque la facoltà di emettere fattura, in esenzione da IVA, indicando l’importo del corrispettivo relativo alla cessione, indentificato nella commissione pattuita con il cedente per tale operazione.
Per l’impresa che cede il credito, quindi, l’operazione ha un costo (non detraibile) costituito dall’ ”onere finanziario”, esente da IVA, relativo al differenziale fra valore nominale e prezzo di cessione del credito d’imposta corrispondente al bonus fiscale.
Tale importo è, quindi, pari alla commissione a favore del cessionario del credito, che a sua volta versa al cedente un importo corrispondente al valore nominale del credito d’imposta, al netto di tale “onere finanziario”;

  • è esclusa dall’imposta di Registro, ai sensi dell’art.5 della Tabella, allegata al D.P.R. 131/1986 – TUR, in base al quale viene previsto che non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione «gli atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute (…)».

In particolare, ribadisce l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.369/2021, il regime di favore opera anche nell’ipotesi di “cessione del diritto alla detrazione”, in base alla quale viene concesso, ad un soggetto diverso dal beneficiario originario, di utilizzare il credito corrispondente alla detrazione (cfr. anche la R.M. 84/E/2018).
Viene, infine, confermato che l’esclusione dall’imposta di Registro opera qualunque sia la tipologia di forma scritta utilizzata dalle parti per la cessione del credito (scrittura privata, atto pubblico o scrittura privata autenticata).