E’ noto che l’art. 121 del D.L. 34/2020 ha previsto per il Superbonus 110% la possibilità di optare, in alternativa alla fruizione diretta del beneficio in dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Lo stesso articolo 121 ha disposto che le predette opzioni possano essere esercitate per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per i cd. “bonus ordinari” (Ecobonus, Sisma bonus, Bonus Ristrutturazioni e Bonus Facciate).

Inoltre, per gli interventi in Superbonus, le opzioni di cui all’art. 121 possono essere utilizzate in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, nel limite di due per ciascun intervento complessivo e che ciascuno deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

In merito all’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale, il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) Claudio Durigon ha risposto ad una interrogazione (la n. 5-06307) presentata in Commissione Finanze dall’on. Terzoni, volta a conoscere le modalità di cessione e/o sconto per i cd. “bonus ordinari e come le stesse possano essere esercitate.

La risposta del MEF precisa infatti che, solo per gli interventi agevolati con il Superbonus, l’opzione per la cessione e/o sconto resta condizionata all’avanzamento dei lavori e alle relative attestazioni.

Qualora si tratti, invece, di detrazioni ordinarie, per le quali non siano stati previsti SAL, non sono presenti limiti al numero di SAL, né sono presenti percentuali di avanzamento cui riferirsi, con la conseguenza che il contribuente ha la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in qualsiasi momento, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento (ovviamente entro il periodo di vigenza dell’agevolazione) e fermo restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati e siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalle specifiche discipline.

Tuttavia, è da evidenziare che, nella prassi commerciale del sistema bancario, risulta che molti istituti, al fine di acquistare il credito d’imposta corrispondente alla detrazione, richiedono la fine lavori entro la scadenza di vigenza della stessa. Ciò per avere maggior garanzia sull’effettiva spettanza delle agevolazioni, connessa anche all’esecuzione effettiva degli interventi agevolati.

Si ricorda, infine, che nell’ipotesi di bonus ordinari in scadenza al 31 dicembre 2021, la nozione di “sostenimento” di spese acquisisce un diverso significato a seconda del soggetto destinatario dei bonus stessi, ovvero:

  • Per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa, le spese si considerano “sostenute” secondo un criterio di cassa, e quindi fa fede la data dell’effettivo pagamento che dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2021.
  • Per le imprese, cioè i soggetti che dichiarano redditi di impresa (sia persone fisiche che enti e società), le spese si considerano “sostenute” secondo il criterio di competenza, e quindi fa fede la data di fine lavori, indipendentemente dall’avvio e dalla data dei pagamenti, ai sensi dell’art. 109 del Tuir.

Si sottolinea che per gli interventi condominiali rileverà la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale dei singoli condomini.