Legittimità del ripensamento pubblico di un project financing
- 21 Luglio 2021
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Con una recentissima pronuncia del CGA del 9.7.2021, n. 678, il Giudice di Appello, a conferma delle precedenti pronunce in subiecta materia, ha ribadito l’orientamento secondo cui la P.A., in caso di dichiarazione di pubblico interesse dell’idea progettuale del project financing, questa non è tenuta, “…a dare corso alla procedura di gara, essendo libera di scegliere, attraverso valutazioni attinenti al merito amministrativo e non sindacabili in sede giurisdizionale, se, per la tutela dell’interesse pubblico, sia più opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione ovvero rinviare la sua realizzazione ovvero non procedere affatto (cfr., tra le tante, Cons. Stato, V, 4 febbraio 2019, n. 820; Id., V, 18 gennaio 2017, n. 207; Id., V, 21 giugno 2016, n. 2719; Id., III, 20 marzo 2014, n. 1365)”
In tal caso anche quando una proposta sia stata dichiarata di pubblico interesse, la P.A. resta libera di non dar corso alla procedura di gara per l’affidamento dell’appalto.
In siffatta ipotesi non emerge alcuna responsabilità precontrattuale in capo alla P.A.
Di seguito la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa del 9.7.2021, n. 678.