Richiesta di accesso alla lettera di invito. Diniego. Illegittimità
- 21 Luglio 2021
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Nella recentissima pronuncia del TAR Catania del 15.7.2021, n. 2325, il giudice amministrativo ha ritenuto legittime le richieste di ostensione (recte: accesso) delle “..lettere di invito inoltrate agli operatori economici..”, anche da parte di imprese non concorrenti alla procedura di gara.
In particolare, con la sentenza n.2325, il TAR ha ritenuto legittima la richiesta di accesso di tutti gli atti di gara, ivi compresa la lettera di invito, e ciò ai sensi dell’articolo 5, comma 1, e dell’articolo 23 del D.Lgvo n. 33/2013., trattandosi di atti soggetti a pubblicazione sul profilo del committente ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgvo 50/2016.
Di seguito si riportano le due norme sopra citate, dalla cui corretta applicazione ne è derivata la pronuncia in oggetto:
D.Lgvo n.33/2013
- 5. Accesso civico a dati e documenti
1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. - 23. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
- Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
- (lettera soppressa dall’art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
- scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis;
- (lettera soppressa dall’art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
- accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’orientamento giurisprudenziale espresso con la sentenza , ritiene che “non occorre la prova di alcun interesse specifico che debba appuntarsi in capo all’impresa ricorrente, poiché si tratta di atti soggetti a pubblicazione, per i quali la valutazione circa l’ostensibilità è stata fatta a monte dal legislatore, allorquando ha codificato l’accesso civico di cui all’articolo 5, co.1, del D.Lgs. 33/2013”.