L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 488 del 20 luglio 2021 è intervenuta sul tema dell’installazione degli impianti fotovoltaici su edifici di nuova costruzione.
In particolare, nel caso di specie analizzato dall’Agenzia, l’istante è un proprietario di un terreno sul quale lo stesso sta costruendo una villetta indipendente, destinata ad abitazione principale, con permesso di costruire richiesto il 22/07/2020 ma rilasciato il 2/09/2020.
L’istante evidenzia che la villetta sarà censita in una categoria catastale diversa da quelle escluse dal 110% (quindi, non in A/1, A/8 e A/9) con la dotazione di un impianto fotovoltaico di nuova generazione e, quindi, chiede se il 110% sulla detta installazione è spettante senza la necessità di un intervento trainante e in assenza di attestazione di prestazione energetica (APE) iniziale, con specifico titolo abilitativo, fatture e bonifici, asseverazione, comunicazione all’ENEA, visto di conformità e attestazione di prestazione energetica (APE) finale.
L’Agenzia delle Entrate ricorda l’intera disciplina ma, soprattutto, evidenzia che, anche nel caso di nuova costruzione, l’installazione di un impianto fotovoltaico, in quanto trainato, deve avvenire congiuntamento alla realizzazione di almeno uno degli interventi trainanti, di cui al commma 1 dell’art.119 (cappotto o sostituzione della caldaia) o di cui al successivo comma 4 (sismabonus).
La stessa Agenzia evidenzia che nel caso di specie non è possibile ottenere la detrazione maggiorata per l’installazione dell’impianto fotovoltaico se la detta installazione avviene dopo l’accatastamento dell’edificio e, di conseguenza, successivamente alla realizzazione dell’intervento di coibentazione esterna.
Qualora, invece, l’installazione dell’impianto fotovoltaico sia eseguita congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al 110%, prima dell’accatastamento dell’edificio e le date delle spese sostenute per l’intervento trainato siano ricomprese nell’intervallo temporale tra la data di inizio e la data di fine lavori per i necessari interventi trainanti, il contribuente può legittimamente accede al superbonus anche per le spese relative all’impianto fotovoltaico, sempre che sia garantito il doppio passaggio di classe energetica nel rispetto di tutti gli adempimenti richiesti.