Risposta all’istanza di interpello n.563 del 26 agosto 2021 – Superbonus e contributo per la ricostruzione
- 8 Settembre 2021
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Con Risposta n.563 del 26 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce il perimetro applicativo del dell’Ecobonus e del Sismabonus al 110%, con limiti di spesa aumentati del 50% (cd. “Superbonus rafforzato”) nell’ipotesi di interventi di ricostruzione di immobili a destinazione residenziale interessati da eventi sismici, verificatisi a partire dal 2008.
Nel caso di specie, l’istante intende avviare interventi di recupero edilizio, agevolabili con il Superbonus (ristrutturazione con demolizione e ricostruzione), su un immobile di categoria catastale A/7, e precisa che l’immobile oggetto di intervento ha subito danni durante il sisma del maggio 2012 e relativamente ai danni subiti, il precedente proprietario ha già beneficiato di un contributo erogato dalla regione Emilia Romagna per mettere in sicurezza statica l’edificio.
In merito, l’istante chiede se:
- gli interventi che intende effettuare possano fruire dell’aumento del 50 per cento del massimale, come previsto dalla legge di bilancio 2021 per le spese eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione, ancorché il precedente proprietario abbia avuto accesso ai suddetti fondi MUDE;
- su quali massimali è da calcolarsi l’aumento del 50 per cento.
Si ricorda che l’art.119, co.4-ter, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020 prevede che «I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al D.L. n.189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 229/2016, e di cui al D.L. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/ 2009, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive».
Il successivo comma 4-quater del medesimo articolo, inserito dall’articolo 1, comma 66, lettera h), della legge di bilancio 2021, stabilisce che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, richiamando anche la Risoluzione n.28 del 23 aprile 2021, conferma che il “Superbonus rafforzato” non è applicabile nella fattispecie illustrata, tenuto conto che «tale agevolazione, in quanto alternativa al contributo, presuppone il diritto e la successiva rinuncia formale allo stesso» (Guida “Incentivi fiscali Ecobous e Sismabonus nei territori colpiti da eventi sismici”).
In conclusione, in base a quanto riferito dall’istante, il contributo per la ricostruzione è già stato ricevuto dal proprietario precedente e, pertanto, l’Istante non può fruire del Superbonus rafforzato perchè tale agevolazione alternativa al contributo.