Dal 1° novembre è entrato in vigore la disciplina “a regime” sul subappalto introdotta dall’articolo 49 del Decreto Legge del 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. “Decreto Semplificazioni bis”) convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, in virtù del quale sono state introdotte le seguenti novità normative:

  • abolizione della quota massima subappaltabile, con indicazione da parte delle stazioni appaltanti delle prestazioni da eseguire obbligatoriamente a carico dell’aggiudicatario e delle relative motivazioni;
  • responsabilità in solido dell’appaltatore e del subappaltatore per le prestazioni a lui affidate;
  • abrogazione del divieto di subappalto oltre il 30% per le categorie SIOS.

In sostanza a far data dal 1 novembre 2021, il Legislatore, nell’intento di uniformarsi alle recenti pronunce della Corte di Giustizia Europea, ha eliminato ogni limite generale per il ricorso al subappalto, prevedendo un obbligo di esplicitare in seno agli atti di gara l’eventuale limitazione al sua applicazione; resta fermo il divieto di affidare l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti dei contratti ad alta intensità di manodopera, nonché l’abrogazione del limite del 20% di ribasso per le prestazioni affidate dall’affidatario in subappalto.