Decreto Legge 11 novembre 2021 n.157 cd. Decreto antifrode sui bonus fiscali
- 15 Novembre 2021
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 – Serie Generale – del 11 novembre u.s. il Decreto Legge 11 novembre 2021, n. 157 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”
Il decreto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.R.I – ossia dal 12 novembre 2021 – e sarà ora presentato alle Camere per la sua conversione in Legge.
Il provvedimento scaturente è costituito dai seguenti 5 articoli:
- Art. 1 – Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi
- Art. 2 – Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi
- Art. 3 – Controlli dell’Agenzia delle entrate
- Art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria
- Art. 5 – Entrata in vigore
In particolare, il decreto, il cui contenuto è sintetizzato in una nota informativa, mira a evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi ed estende l’obbligo del visto di conformità:
- anche per l’utilizzo in detrazione del Superbonus 110%, previsto fino ad ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura;
- per esercitare le opzioni per la cessione/sconto in fattura degli altri bonus applicati nelle misure ordinarie (Bonus Edilizia, Eco e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate).
A quest’ultime viene ora imposta anche l’asseverazione sulla congruità delle spese. [cfr. Art. 1 DL. n.157/2021]
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura dei bonus (sia il 110% che gli altri bonus ordinari) inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. La norma dispone che se all’esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione su cessioni del credito o su sconti in fattura , la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. [cfr. Art. 2 DL. n.157/2021]
Infine, viene disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “decreto rilancio”). [cfr. Art. 3 DL. n.157/2021]