È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 2021, la Legge n. 165/2021, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 127/2021, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening».

La legge, in vigore dal 21 novembre 2021, ha confermato l’impianto del sistema introdotto dal D.L. n. 127/2021, apportandovi alcune puntuali modifiche volte a semplificarne e chiarirne l’operatività.

Di seguito si segnalano le principali novità in essa contenute:

  • introdotta la possibilità per i lavoratori pubblici e privati, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti,  di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli per tutta la durata della validità (art. 1, comma 5 e art. 3 comma 5).

Ai fini della corretta applicazione di tale previsione, si richiama l’attenzione sulla necessità comunque di trattare i dati relativi al Green pass nel rispetto di quanto previsto in materia di privacy dal GDPR (Reg. UE 2016/679).

  • chiarito inoltre che le disposizioni relative al controllo del Green pass si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti (art. 3, comma 2);
  • specificato che, per quanto concerne il controllo dei lavoratori in somministrazione, la verifica del rispetto delle prescrizioni relative al Green pass è in capo all’azienda utilizzatrice. L’Agenzia di somministrazione si dovrà limitare ad informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di Green pass (art. 3, comma 4);
  • rivista la norma che permette alle aziende del settore privato, con meno di 15 dipendenti, di sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green pass confermando che, anche in tale ipotesi, non vi sono conseguenze disciplinari e resta fermo il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso (art. 3, comma 7);
  • previsto che, qualora la scadenza del Green pass di un dipendente pubblico o privato si collochi nell’ambito della giornata lavorativa, il lavoratore potrà permanere nel luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro, senza applicazione delle relative sanzioni (art. 3 bis);
  • introdotta la possibilità, per i datori di lavoro privati e pubblici, di promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute dei dipendenti e favorire il contrasto e il contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro. Per tali finalità i datori di lavoro si avvalgono del medico competente, nominato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 4 bis).

ANCE ha predisposto un aggiornamento delle procedure e fac simile  (22 novembre 2021), Green Pass – Modalità operative per l’organizzazione delle verifiche (L. n. 165/2021 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 127/2021), sulla base delle nuove disposizione introdotte dalla Legge n. 165/2021.