Con la circolare n. 1/2022, il Ministero del Lavoro ha illustrato le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro introdotte dalla legge di bilancio 2022, che hanno modificato e integrato le norme del d. lgs. n. 148/2015; modifiche in vigore dal 1° gennaio 2022. Dette modifiche trovano applicazione ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, mentre non trovano applicazione alle richieste aventi a oggetto periodi plurimensili a cavallo degli anni 2021-2022, in cui cioè la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022. Si segnala, con riferimento ai Lavoratori beneficiari, oltre l’allargamento della platea dei destinatari dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione straordinaria (CIGS) previsti e disciplinati dal Titolo I del d. lgs. n. 148/2015, la riduzione da 90 a 30 giorni del requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro – che il singolo lavoratore deve possedere, presso l’unità produttiva per cui è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della richiesta medesima. Resta fermo che il predetto requisito non è richiesto per l’accesso ai trattamenti di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (inclusi gli eventi meteo). Come evidenziato dal Ministero il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali non coinvolge in modo significativo la disciplina della CIGO, che non subisce sostanziali modifiche. Resta inalterato anche il campo di applicazione, individuato dall’art. 10 del d. lgs. n. 148/2015 (che ricomprende, alla lett. m) del comma 1, le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini).

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