Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 – Serie Generale – del 27 gennaio u.s. il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 cd. Decreto Sostegni ter, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” , entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla G.U.R.I – ossia dal 27 gennaio 2022

Il decreto legge, con l’articolo 28 rubricato “Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, contenuto all’interno del Titolo IV “Altre Misure urgenti”, apporta modifiche al meccanismo di cessione del credito/sconto in fattura connesso al Superbonus 110% e agli altri bonus fiscali per l’edilizia (Bonus ristrutturazione, Eco-Sismabonus ordinari, Bonus Facciate), in funzione antifrode.

Tale provvedimento, introducendo una stretta sulle cessioni dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi prevede che:

  • il credito d’imposta generato da interventi edilizi agevolati dai suddetti bonus, in virtù dello sconto praticato direttamente in fattura, diventa cedibile una sola volta ad altri soggetti (comprese banche ed intermediari finanziari) ai quali, quindi, spetta solo l’utilizzo in compensazione dello stesso e non più la possibilità di ulteriore cessione;
  • i crediti d’imposta, già oggetto di precedente cessione alla data del 7 febbraio 2022, possono essere oggetto solo di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • sono nulli tutti i contratti di cessione stipulati in violazione delle predette disposizioni.

In allegato, l’attuale versione dell’art.121 del D.L. 34/2020, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 4/2022.