Agenzia delle Entrate: Aggiornato il modello di comunicazione – Proroga periodo transitorio cessioni multiple – Proroga termini per la cessione/sconto in fattura
- 4 Febbraio 2022
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L’Agenzia delle Entrate ha reso noto, con comunicato stampa del 3 febbraio 2022, di aver proceduto all’aggiornamento del canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi in base alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022, operativo dalla giornata di oggi (4 febbraio 2022).
Aggiornato il modello di comunicazione dell’opzione
Nella stessa giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento prot. n. 35873/2022 del 3 febbraio u.s., ha, dunque, approvato il nuovo Modello di Comunicazione dell’opzione ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura per le detrazioni relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
L’aggiornamento operativo si è reso necessario alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021, in vigore dal 1° gennaio 2022) e dal decreto Sostegni ter (D.L. 4/2022, in vigore dal 27 gennaio 2022), quest’ultimo in corso di conversione in legge.
Si ricorda che:
- la legge di Bilancio 2022, nel fare proprie le disposizioni già contenute nel D.L. 157/2021 (cd. Decreto Antifrode), ha inoltre previsto l’esclusione dagli obblighi di acquisizione del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese sostenute anche per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito di imposta e per lo sconto in fattura per i bonus ordinari (art.1, co.29, lett.b, e 30-36) per:
- le opere già classificate come attività di edilizia libera di cui all’art.6, DPR 380/2001, DM 2 marzo 2018 o normativa regionale;
- gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi agevolati dal cd. Bonus facciate.
- il Decreto sostegni ter, introducendo una stretta sulle cessioni dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi, in funzione antifrode, con l’art. 28 ha previsto che:
- il credito d’imposta generato da interventi edilizi agevolati dai suddetti bonus, in virtù dello sconto praticato direttamente in fattura, diventa cedibile una sola volta ad altri soggetti (comprese banche ed intermediari finanziari) ai quali, quindi, spetta solo l’utilizzo in compensazione dello stesso e non più la possibilità di ulteriore cessione;
- i crediti d’imposta, già oggetto di precedente cessione alla data del 7 febbraio 2022, possono essere oggetto solo di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- sono nulli tutti i contratti di cessione stipulati in violazione delle predette disposizioni.
Cessioni multiple dei crediti proroga del periodo transitorio
All’interno del comunicato di cui sopra, l’Agenzia rende noto, inoltre, la pubblicazione di due nuove FAQ (aggiornate al 3 febbraio 2022) dove preannuncia, “considerati i tempi tecnici necessari per adeguare il software che consente la trasmissione telematica della comunicazione”, una proroga di 10 giorni, dal 7 al 16 febbraio 2022 (ossia prima del 17 febbraio), del termine previsto per la disciplina transitoria dall’art. 28 co. 2 del Decreto Sostegni-ter, successivamente al quale è possibile cedere i crediti d’imposta una volta soltanto.
Si precisa, pur tuttavia, che tale proroga sarà oggetto di un successivo provvedimento, di prossima emanazione, del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate.
Proroga dei termini per la cessione e lo sconto in fattura
Sempre nel comunicato, si legge che, “considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni”, viene previsto che per le spese sostenute nel 2021, e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione delle opzioni potrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.