SUPERBONUS 110%: Proroga al 2025 per gli edifici ubicati in territori colpiti da eventi sismici e con danni da sisma
- 21 Febbraio 2022
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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022, ha chiarito che la proroga al 2025 del Superbonus dedicato alle aree terremotate si applica solo agli edifici inagibili.
Si ricorda che la legge di Bilancio 2022 ha disposto la proroga sino a tutto il 2025 del Superbonus del 110%[1] per le spese sostenute a fronte di interventi di efficientamento energetico e miglioramento ai fini antisismici eseguiti nelle aree colpite dal terremoto.
In particolare – il comma 8-ter dell’articolo 119 del D.L. 34/2020 – ha stabilito che “per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza[2], la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%”.
Dunque, una prima precisazione riguarda il perimetro applicativo della norma, secondo cui la proroga “si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici”.
Nello specifico, infatti, il comma 8-ter del citato articolo 119 del decreto Rilancio fa espresso riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del medesimo articolo che disciplinano i rapporti tra Superbonus e i contributi previsti per la riparazione ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.
A tal fine, si ricorda che:
- ai sensi dei commi 1-ter e 4-quater dell’articolo 119, è possibile fruire del cosiddetto “Superbonus combinato” con il contributo di ricostruzione, ovvero la detrazione del 110% spetta solo per la quota di spesa che eccede tale contributo;
- ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 119, è possibile fruire, in alternativa al contributo per la ricostruzione, del cosiddetto “Superbonus potenziato”, ovvero un incremento del 50% dei limiti di spesa in caso di totale rinuncia dei contributi erogati dalle strutture impegnate nei processi di ricostruzione.
Con la Risoluzione n.8/E, l’Agenzia delle Entrate conferma, dunque, che la proroga opera a condizione che gli edifici sui cui si interviene siano stati danneggiati, ovvero “sia stato accertato – mediante scheda AeDes o documento analogo – il nesso causale tra il danno dell’immobile ed evento sismico”.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, ricorda che “l’attestazione del livello di danno è resa tramite il rilascio della scheda AeDes o documento analogo, con esito di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto all’evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare l’inagibilità del fabbricato.”
Diversamente, dunque, la proroga del Superbonus al 2025 non si applica nell’ipotesi in cui gli immobili, ancorché posti nei Comuni in stato di emergenza, non siano stati danneggiati dagli eventi sismici.
Si precisa, inoltre, che la proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione del 110% riguarda gli interventi “realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari, con esclusione degli immobili riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR)”.
Infine, con riferimento ad un altro requisito richiesto, ovvero la condizione “interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza”, si specifica che è sufficiente che gli edifici su cui si interviene si trovino nei comuni delle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ivi compresi i cd. “comuni fuori cratere” ed a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso.
[1] Si veda art. 1, comma 28, lett. f della Legge 234/2021, che ha inserito il comma 8-ter all’art. 119 del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2020
[2] Comuni del territorio etneo interessato dall’evento sismico del 26 dicembre 2018: Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea