L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito, con FAQ del 17 marzo 2022 un chiarimento in ordine a quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che, antecedentemente all’entrata in vigore del D.L. 13/2022 (cd. DL Frodi), ossia prima del 26 febbraio 2022, hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

La questione nasce dalla necessità di coordinare il DL 4/2022 “Sostegni ter” e il DL 13/2022 “Frodi” entrambi intervenuti sulla disciplina della cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni per i bonus edilizi, al fine di limitare il numero di cessioni possibili in una logica “anti-frode”.

L’articolo 1, comma 2, del decreto Frodi ha modificato il comma 1 dell’art. 28 introdotto dal DL 4/2022 – cd. decreto Sostegni-ter – poi abrogato dal medesimo decreto Frodi, per consentire la possibilità – a partire dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi) – di effettuare, dopo la prima, 2 ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Diversamente, è rimasto immutato il comma 2 dell’art. 28 che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e il successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.

L’Agenzia chiarisce dunque un importante aspetto relativo all’entrata in vigore delle nuove norme che limitano le cessioni dei crediti:

Per la prima cessione (in capo al beneficiario della detrazione) o sconto in fattura l’Agenzia ritiene sia possibile esercitare le opzioni come segue:

  • prima cessione o sconto comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”;
  • prima cessione comunicata dal 17.2.2022: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”;
  • sconto comunicato dal 17.2.2022: il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”.

Per le cessioni successive alla prima, invece, è possibile esercitare le opzioni come segue:

  • cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia entro il 16.2.2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”;
  • cessioni successive alla prima comunicate entro il 16.2.2022 e cessione (jolly) a favore di chiunque comunicata all’Agenzia dal 17.2.2022: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”.