Legge n.34 del 27 aprile 2022 conversione del D.L. n. 17/2022 cd. Decreto Energia
- 29 Aprile 2022
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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.98 del 28 aprile 2022, la legge di conversione del 27 aprile 2022, n. 34 del Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.
Per quanto concerne la materia degli appalti, l’art. 25 del D.L. n.17/2022 è stato confermato in sede di conversione.
Si ricorda che il legislatore con l’articolo 25 del suddetto Decreto, ha introdotto la speciale disciplina revisionale anche per il primo semestre 2022, purchè in presenza di contratti in corso di esecuzione all’entrata in vigore del D.L. n. 17/2022 (ovvero 2.3.2022) e per lavori “contabilizzati dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1 gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022”.
Per completezza di informazione, si richiama l’art. 35-bis inserito in sede di conversione relativamente alle “Comunicazioni relative ai bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”, che dispone quanto segue:
“Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro trenta giorni dalla data di emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:
- a) la tipologia di intervento;
- b) la tempistica;
- c) l’individuazione degli enti destinatari del finanziamento;
- d) il livello progettuale richiesto;
- e) l’importo massimo finanziabile per singolo ente»
Con riferimento al Fondo per l’adeguamento dei prezzi istituito dall’art. 1-septies, comma 8, del D.L. 73/2021, il MIMS, con circolare emessa il 6 aprile scorso, ha ribadito che le amministrazioni sono tenute a provvedere alle compensazioni utilizzando, in prima istanza, le risorse interne a loro disposizione e solo in via residuale e sussidiaria ricorrere al Fondo, in caso di assenza ovvero di incapienza delle risorse interne.
Pertanto, le Stazioni appaltanti, così come esplicita la circolare summenzionata, devono provvedere ai pagamenti dovuti alle imprese il più tempestivamente possibile, anche utilizzando le risorse interne ad eventuale copertura parziale delle richieste pervenute dagli operatori.