Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 – Serie Generale – del 28 aprile 2022, la Legge 27 aprile 2022, n. 34 (in vigore dal 28 aprile u.s.) di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 c.d. “Decreto Energia” che contiene importanti novità in materia di bonus edilizi con particolare riferimento alle tanto attese modifiche riguardanti la disciplina della cessione dei crediti e dello sconto sul corrispettivo di cui all’art.121 del D.L. 34/2020 (Legge 77/2020).

Tra le novità introdotte dalle nuove disposizioni normative, sono di particolare interesse le seguenti:

  • L’articolo 15, comma 1-bis, amplia il perimetro degli interventi ricompresi nella disciplina del Superbonus 110%,  introducendo un nuovo comma 1.1 all’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 che prevede che per le spese sostenute per gli interventi a cui si applica la detrazione al 110 per cento rientrano anche quelle per l’installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici (previsti al comma 1 lettere b) e c) dell’articolo 119).
  • L’articolo 29-bis, modifica la disciplina dell’utilizzo di alcune agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito. In particolare, si eleva da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai predetti crediti di imposta. In particolare con le modifiche viene prevista la facoltà di un’ulteriore cessione da parte delle sole banche esclusivamente a favore dei propri correntisti, per le comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020 inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022.
  • L’articolo 29-ter, per consentire l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, dispone per l’anno 2022, ai soggetti IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle opzioni ex art. 121 del D.L. 34/2020 riferite alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nel 2020 anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022.