Legge di conversione del D.L. 21/2022 cd. Decreto Emergenza Ucraina – Legge 20 maggio 2022, n. 51_Qualificazione SOA – Applicazione CCNL Edilizia
- 27 Maggio 2022
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Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 20 maggio 2022, n. 51 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (in vigore dal 21 maggio u.s.), recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”.
Per quanto di interesse, in materia di bonus edilizi, le principali novità riguardano:
- l’obbligo di certificazione SOA per le imprese esecutrici di interventi connessi ai bonus edilizi (artt. 119 e 121 co. 2 D.L. 34/2020), per lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro [si veda articolo 10-bis, inserito in sede di conversione del D.L. 21/2022];
- l’obbligo di applicazione del CCNL edilizia per i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, ai fini del riconoscimento dei benefici connessi ai bonus edilizi [si veda articolo 23-bis, inserito in sede di conversione del D.L. 21/2022]
In particolare, l’articolo 10-bis prevede, dal 1° luglio 2023, l’obbligo della certificazione SOA, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), per le imprese esecutrici per interventi in Superbonus (art. 119) e per gli altri bonus edilizi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura (art. 121, comma 2).
Pertanto l’obbligo opererà per:
- Superbonus 110% (scadenza 31 dicembre 2023 per i condomini, poi decalage al 70 e 65% per il 2024 e 2025);
- Bonus ristrutturazione (scadenza 31 dicembre 2024);
- Ecobonus ordinario (scadenza 31 dicembre 2024);
- Sismabonus ordinario (scadenza 31 dicembre 2024);
In relazione alle attuali scadenze, l’obbligo non opererà per:
- Bonus barriere architettoniche (scadenza 31 dicembre 2022);
- Bonus facciate (scadenza 31 dicembre 2022).
Nello specifico, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, può essere affidata:
- nel periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 [comma 1, art. 10-bis] :
- a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
- a decorrere dal 1° luglio 2023 [comma 2, art. 10-bis] esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Si rende noto che, in relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione sopra menzionata. [comma 3, art. 10-bis]
Si precisa, altresì, che le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (21 maggio 2022) nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione. [comma 4, art. 10-bis]
Con riferimento all’articolo 23-bis, la disposizione, modificando il comma 43 bis dell’art. 1 della legge 234/2021, chiarisce che l’obbligo di applicazione del CCNL edilizia ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali connessi ai bonus edilizi, da parte dei datori di lavoro che eseguono lavori edili, si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 Euro, fermo restando che detto obbligo è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.
Il testo chiarisce altresì:
- che i contratti collettivi di lavoro sono quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- che i lavori edili sono quelli definiti dall’allegato X del D.Lgs. 81/2008.
Il contratto collettivo applicato dovrà essere:
- indicato nell’atto di affidamento dei lavori;
- riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori edili.
Detto obbligo trova applicazione a partire dal 27 maggio e per i lavori edili avviati ivi indicati successivamente a tale data (comma 43 bis art. 1 L.234/2021 inserito dall’art. 28 quater del decreto legge 4/2022 come integrato dalla Legge di conversione n. 25/2022 con le disposizioni di cui all’art. 4 del D.L. 13/2022, cd. Decreto Antifrodi, contestualmente abrogato).
Si precisa pertanto che:
- con riferimento ai contratti di appalto già sottoscritti ma con lavori edili non ancora avviati, sarà necessario procedere alla sottoscrizione di un addendum tra le parti.
- nell’ipotesi di contratti ancora da sottoscrivere sarà necessario inserire apposita clausola sia in riferimento all’ipotesi di appaltatore unico che di subappalto.
I soggetti di cui all’art. 3 comma 3 lettere a) e b) del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998 e i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 del d. lgs. n. 241/1997, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle suddette fatture.
Per le relative verifiche, l’Agenzia delle Entrate può avvalersi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’INPS e delle Casse Edili.
Si rileva inoltre che l’indicazione del limite di importo pari ad Euro 70.000 comporterà la conseguente applicazione per detti lavori dell’istituto della congruità.