Pubblicata sulla G.U.R.S. parte I n. 29 del 24 giugno la Circolare ARTA 17 giugno 2022, n. 3 che fornisce chiarimenti alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 135/2022 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell’art. 37 della L.R. 13 agosto 2020, n. 19 (Norme per il governo del territorio).

Alla luce della sentenza in esame, la circolare chiarisce quindi che:

– in vigenza del comma 4 dell’art. 37 della L.R. 19/2019, continua a trovare applicazione il Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e ss.mm.ii.  (cd Testo unico in materia di foreste e filiere forestali)

– rimane abrogato il comma 11 dell’art. 10 (attività edilizia) della L.R. 16 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), essendo stata dichiarata l’illegittimità del comma 5 nella parte in cui abroga i commi da 1 a 10 e 12 dell’art. 10 della citata L.R. 16/96

– che, al fine di evitare un vuoto legislativo, come emergerebbe dalle stesse premesse (punto 5 – punto 5.2.1) dello stesso Giudice Costituzionale, opererebbe quindi la reviviscenza delle norme regionali abrogate con i commi 5 e 6 dell’art. 37 della L.R.19/2020, come sostituito dall’art. 12 della L.R. 3 febbraio 2021, n. 2 (Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio).

La circolare infine fornisce un ultimo chiarimento in ordine all’efficacia della dichiarazione di incostituzionalità, precisando che:

  • la norma di legge dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione;
  • la decisione dichiarativa di incostituzionalità colpisce la norma sin dall’origine, vale a dire ex tunc, non estendendosi di regola ai rapporti esauriti, intendendosi tali i rapporti nell’ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l’esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato.

Si ricorda che Il Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 “Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali” – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018 e in vigore dal 5 maggio 2018 – interviene a riformare la normativa forestale per adeguarla al mutato contesto economico-sociale e garantire una nuova gestione del patrimonio boschivo riconosciuto come “parte del capitale naturale nazionale” e come “bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future” (art. 1).

Si ricorda che nella Regione Sicilia la normativa in materia forestale è contenuta nella L.R. 6 aprile 1996, n. 16, che ha introdotto, nella Regione Sicilia, una organica disciplina in materia forestale, specificamente con riferimento alla prevenzione ed agli interventi antincendio (artt 33 – 35).  Tale normativa realizza, unitamente a quella relativa alle aree naturali protette ( L.R. 98/1981 e ss.mm.ii.) – un sistema di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale della Regione siciliana.

L’art. 10 della L.R. n. 16/1996 disciplina l’attività edilizia all’interno dei boschi e delle fasce forestali è vietata la realizzazione di nuove costruzioni, dunque, sul terreno coperto da bosco grava un vincolo di inedificabilità che discende ope legis dalla normativa forestale.

Per approfondimenti si veda nostra comunicazione del 24 maggio 2018 reperibile sul sito www.ancecatania.it .

CIRCOLARE ARTA~1