Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.150 del 29 giugno 2022, la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (cd. “Decreto PNRR 2”) recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U.R.I – ossia dal 30 giugno 2022.

Tra le disposizioni d’interesse per il settore delle costruzioni, in materia di Sismabonus acquisti al 110%,  si richiama il comma 4-ter dell’art. 18, inserito in sede di conversione, che consente di stipulare il rogito sino al 31 dicembre 2022 anziché entro il 30 giugno 2022 (termine attualmente fissato dal citato art.119, co.4 del DL 34/2020), al ricorrere di una serie di stringenti condizioni.

 In particolare, per poter godere della suddetta proroga è necessario che vengano rispettate alcune condizioni da parte degli acquirenti delle unità immobiliari antisismiche, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti dalle imprese, le quali impongono che alla data del 30 giugno 2022:

  • risulti sottoscritto e registrato un contratto preliminare di vendita;
  • siano stati versati acconti, con “sconto in fattura” e sia stato maturato il relativo credito d’imposta;
  • sia stata ottenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, con ottenimento del collaudo e dell’attestazione del collaudatore statico sulla riduzione del rischio sismico dell’immobile;
  • che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4 (categoria provvisoria, nella quale sono censiti i fabbricati in corso di ristrutturazione).

Pertanto, solo al ricorrere delle suddette condizioni, l’atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.

Infine, si segnala che la condizione che vuole l’accatastamento dell’immobile almeno nella categoria F/4Unità in corso di definizione, riguardante gli edifici in fase di ristrutturazione, suscita delle perplessità.

Difatti, tale requisito non è conforme alla norma che disciplina il Sismabonus acquisti, in base alla quale l’incentivo può spettare anche in caso di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, riconducibile non solo alla “ristrutturazione edilizia”, ma anche alla “nuova costruzione” (così come del resto espressamente ammesso anche dall’Agenzia delle Entrate – vedasi Circolare 7/E/2021 e Risposte ad istanze di interpello n.97/2021, n.557/2020; n.515/2020).

Sul punto, il termine “almeno” sembrerebbe lasciare spazio ad accatastamenti anche diversi (ad. es. F/3); da qui l’esigenza di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.