Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 164 del 15 luglio 2022  la Legge 15 luglio 2022, n. 91 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, c.d. Decreto Aiuti, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U., ossia il 16 luglio 2022.

Per quanto di interesse, in materia di bonus edilizi, si segnala l’art. 14 del D.L. 50/2022, recante “Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” illustrando quanto segue:

  • L’ art.14, comma 1, lettera a) conferma la disposizione riguardo i termini di applicazione della disciplina relativa al Superbonus per gli interventi effettuati, dalle persone fisiche di cui all’art. 119, comma 9, lett. b) del DL 34/2020, sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari, situati all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi dall’esterno,.

Dunque, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione al 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (termine in precedenza fissato al 30 giugno 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
La norma precisa altresì che, ai fini del computo del 30% dell’intervento complessivo, possono essere compresi anche i lavori non agevolati al 110%.
Pertanto, i lavori necessari per la realizzazione dell’intervento complessivo non devono essere separatamente computati nel conteggio del 30%, ma deve essere valutata la generalità dei lavori in corso, comprendendo anche gli interventi diversi da quelli rientranti nel Superbonus.
A tal proposito, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, in una risposta ad una FAQ del 3 febbraio 2022, ha confermato che, per il calcolo del 30% dei lavori complessivi, la predetta percentuale debba essere commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al Superbonus.

  • L’ art.14, comma 1, lettera b), modificato in sede di conversione,  corregge la disciplina della cessione dei crediti e dello sconto sul corrispettivo di cui all’art.121 del D.L. 34/2020, prevedendo la possibilità per le banche e le società del gruppo bancario di cedere i crediti d’imposta, derivanti da interventi edilizi di cui all’art. 121 co. 2 del DL 34/2020, a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

In tal modo, per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite IVA (con la sola eccezione dei consumatori).
Si ricorda che, nel testo originario, prima della conversione in legge, era consentita la possibilità per le banche di cessioni a favore dei loro correntisti che siano anche “clienti professionali privati”.
Sul punto, si segnala, inoltre, che l’articolo 57, comma 3 del D.L. 50/2022 rubricato “Disposizioni transitorie”, precisa che le sopra descritte disposizioni per la cessione del credito, si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° maggio 2022.

  • L’ art.14, comma 1-bis, inserito in sede di conversione, precisa che le nuove disposizioni sulla cessione del credito, previste al predetto art.14, comma 1, lettera b) si applicano anche alle comunicazioni  della prima cessione o sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, fermo restando il limite massimo delle cessioni previste all’art. 121 del D.L. 34/2020.
  • L’art.14, comma 2 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria derivante dalla disposizione in esame.