Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 il Decreto legislativo n. 105/2022, in vigore dal prossimo 13 agosto, che, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, contempla previsioni volte a favorire la conciliazione tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Il decreto interviene con modifiche e integrazioni, sia sul testo del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, sia sulla legge n. 104/1992Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, la legge n. 81/2017  “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, il D.Lgs. n. 81/2015Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni” e sulla legge 53/2000.

In particolare viene stabilizzato il “Congedo di paternità obbligatorio”, ossia l’astensione dal lavoro del lavoratore, fruibile in via autonoma, che prevede per il padre lavoratore, anche adottivo o affidatario, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, il congedo dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio, ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28 del decreto.

Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.