Nell’ottica della consueta collaborazione con le Stazioni Appaltanti della Provincia di Catania, è stata trasmessa una nota, a firma del Presidente, con la quale si è voluto richiamare la loro attenzione sull’art. 47 del D.L n. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazione bis), con il quale il Governo ha introdotto delle misure finalizzate a promuovere l’occupazione femminile e giovanile negli appalti del PNRR/PNC.

Si tratta, in particolare, della disposizione di cui al comma 4 del citato art. 47, il cui ultimo periodo prevede quanto segue: Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell’offerta […] l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.”

Con la nota trasmessa alle Stazioni appaltanti,  si è reso opportuno segnalare che  la previsione di cui al comma 4, dell’articolo 47 sopra cit., è foriera di forti criticità nell’ambito degli appalti di lavori, in considerazione delle specificità del settore edile, nel quale la manodopera operaia è prevalente e quasi esclusivamente maschile, per cui è evidente che, nel caso di aggiudicazione del contratto, l’obbligo di assicurare  all’occupazione femminile una quota, almeno pari al 30% delle assunzioni necessarie all’esecuzione del contratto medesimo, risulta pressoché impossibile da rispettare.

Ciò si evince con chiarezza dai dati forniti dal Ministero del Lavoro nel DM che annualmente individua “i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lstat”, da ultimo il DM n. 402 del 17 dicembre 2021 che, per l’anno 2022, individua i predetti settori e professioni sulla base delle elaborazioni effettuate in relazione alla media annua del 2020.

Da qui l’esigenza di rendere possibile una maggiore applicazione delle due previsioni di deroga introdotte dallo stesso legislatore al comma 7 dell’articolo 47 del D.L. n. 77/2021 cit., secondo cui Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”

In merito a ciò, meritano particolare attenzione le Linee guida” emesse con D.P.C.M. il 7 dicembre 2021, con le quali il Governo ha voluto fornire indicazioni operative da destinare alle stazioni appaltanti in ordine all’esercizio della suddetta facoltà di deroga.

Le suddette linee, infatti, intervengono ad ausilio, introducendo determinate argomentazioni che possono essere utilizzate dalle stazioni appaltanti per motivare l’esercizio della facoltà di deroga proprio nell’ambito degli appalti di lavori.

Una tra queste “Per quanto attiene alla quota di genere nelle nuove assunzioni, nella motivazione la stazione appaltante potrà fare anche riferimento al livello dei tassi di occupazione femminile, che, del resto, presentano significative differenziazioni tra settori economici e tipologie di committenza pubblica (lavori, servizi e forniture), per cui il raggiungimento della percentuale del 30 per cento delle nuove assunzioni potrebbe incontrare difficoltà in particolari contesti di attività in ragione delle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere o del contesto di applicazione per gli appalti relativi al PNRR o al PNC. Una rigida applicazione della regola potrebbe determinare nel breve periodo un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico a livello nazionale. In questi casi, quindi, le stazioni appaltanti possono motivare il ricorso alla deroga, specificando che in quel determinato settore il tasso di occupazione femminile rilevato dall’ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati.”

Per quanto sopra, con la nota inviata alle SS AA. si è voluto sensibilizzare le amministrazioni aggiudicatrici nel porre nella giusta considerazione la realtà occupazionale presente nel settore edile, al fine di riconoscere l’importanza delle deroghe introdotte dall’articolo 47 del D.L. n. 77/2021.