E” stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n. 38 del 13 agosto 2022, la Legge Regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante “Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.

Per quanto di interesse, si segnala l’art. 13, comma 44 della suddetta legge, con il quale il Legislatore Regionale ha introdotto una modifica all’articolo 4 della L.R. n.12/2011, in tema di obblighi di pubblicazione e trasparenza degli atti di gara ex art. dall’articolo 73, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti).

La modifica consiste nell’ introduzione di un nuovo comma all’articolo 4 della Legge Regionale n. 12/2011 recante  “istituzione del Dipartimento Regionale Tecnico”, e precisamente, del comma 6 bis che così recita “In considerazione della necessità di assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al comma 6, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori o realizzatori provvedono a pubblicare gli avvisi dei bandi sui quotidiani maggiormente diffusi nell’area interessata. Al relativo onere economico si provvede mediante apposita previsione nel quadro economico del progetto. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi dei bandi di gara e dei loro esiti sono rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’adempimento degli obblighi di pubblicazione contribuisce alla valutazione sulla performance dei responsabili. Si applica il decreto del Ministero infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016”.

Con tale disposizione, il Legislatore Regionale ha, quindi, ulteriormente rafforzato il principio di pubblicità e trasparenza degli atti di gara sancito dall’articolo 73, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti).