Con la Circolare n. 97 del 10 agosto 2022, l’Inps, su parere conforme del Ministero del Lavoro, ha illustrato le disposizioni in materia di integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro, introdotte nei mesi scorsi dal decreto-legge n. 21/2022 (cd. Decreto Ucraina) e dalla legge n. 25/2022 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 4/2022 (cd. Decreto Sostegni Ter), nonché le modifiche apportate dal decreto ministeriale n. 67/2022 recante integrazioni al D.M.  n. 95442/2016 sulla definizione delle causali di intervento della CIGO.

Per ciascuna di tali misure si rinvia alle apposite schede riepilogative predisposte da ANCE, di cui in sintesi:

  • scheda “Allegato A”: ulteriore periodo di 26 settimane di CIGO fruibili entro il 31 dicembre 2022, di cui all’art. 44 co. 11-quinquies del D. Lgs. n. 148/2015, introdotto dall’art. 11 del DL n. 21/2022.

La norma è rivolta ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO), secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015, tra queste le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini.

Ai fini della determinazione dei limiti massimi di durata della CIGO, i periodi autorizzati connessi alla normativa emergenziale (cd. CIGO Covid19) sono neutralizzati.

La durata massima (26 settimane) è fruibile, anche in modo frazionato, nell’arco temporale che va dal 22 marzo 2022 al 31 dicembre 2022.

Il trattamento di CIGO in esame rientra nell’ambito della normativa di tipo generale e non emergenziale.

L’unica deroga alla disciplina di cui al D.Lgs. 148/2015 è costituita dalla mancata incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti di integrazione salariale.

Restano ferme tutte le altre regole che disciplinano l’accesso ai trattamenti di CIGO.

E’ dovuto il pagamento del contributo addizionale.

  • scheda “Allegato B”: esonero dal contributo addizionale relativo ai trattamenti di CIGO/CIGS fruiti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 per i datori di lavoro svolgenti attività individuate da determinati codici Ateco, ai sensi dell’art. 7 co. 1 del DL n. 4/2022, come modificato dalla legge di conversione.

Nel caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ai sensi del d. lgs. n. 148/2015 nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, con l’art. 7 co. 1 del D.L. 4/2022 è stato previsto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro dei settori individuati da un determinato elenco di codici Ateco. La Legge di conversione del Decreto 4/2022 (cd. Decreto Sostegni Ter), nell’ampliare l’elenco dei codici ATECO, ha inserito le imprese edili rientranti nel codice ATECO 41.20.00 relativo alla costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

Il trattamento di CIGO in esame rientra nell’ambito della normativa di tipo generale e non emergenziale

L’unica deroga alla disciplina di cui al D.Lgs. 148/2015 è costituita dal mancato obbligo, per il datore di lavoro, del versamento del contributo addizionale per i soli periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio  al 31 marzo 2022 per i quali le relative domande di accesso ai trattamenti rispettino le disposizioni di cui all’art. 15 del medesimo D. Lgs. (incluse, quindi, quelle sui termini di presentazione). Restano ferme tutte le altre regole che disciplinano l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS).

  • scheda “Allegato C”: DM n. 67/2022 recante integrazioni alla disciplina sulle causali di accesso ai trattamenti di CIGO

Le disposizioni di cui al DM n. 67/2022, comunque illustrate nella relativa scheda, per completezza di informazione, a seguito dei chiarimenti forniti dall’Inps, non sembrerebbero risultare di stretta attinenza rispetto al settore edile.

L’art. 1 del D.M. n. 67/2022 ha introdotto il nuovo comma 3 bis all’art. 3 del D.M. n. 95442/2016, che disciplina la fattispecie “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato”

Rientra nella fattispecie “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilità di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina (dichiarata con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022).

L’art. 2 del D.M. n. 67/2022 ha integrato, in modo strutturale e non transitorio, l’art. 5 del D.M. n. 95442/2016, che disciplina la fattispecie “mancanza di materie prime o componenti”.

Con la circolare 97/2022 l’Inps individua la platea dei datori di lavoro che possono ricorrere alla causale di cui al nuovo comma 1-bis: su espresso indirizzo del Ministero del Lavoro, il ricorso alla predetta causale è circoscritto alle “aziende energivore”, ossia le imprese a forte consumo di energia elettrica e le imprese a forte consumo di gas naturale, come individuate rispettivamente dal decreto 21 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) e dal decreto 21 dicembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica (MITE).

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alle schede riepilogative ed alla Circolare Inps n. 97 del 10 agosto 2022