E’ noto che l’art. 119, comma 8-bis del D.L. 34/2020, modificato dall’art. 14 del D.L. 50/2022 (cd. Decreto aiuti) convertito con legge n.91 del 16 luglio 2022, ha previsto per il Superbonus 110%, nel caso di interventi su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi dall’esterno, realizzati dai soggetti beneficiari di cui all’art.119, comma 9, lettera b) del D.L. 34/2020, una proroga al 31 dicembre 2022, subordinata alla condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Si ricorda, altresì, che lo stesso art.119, comma 8-bis ha disposto che nel calcolo della suddetta percentuale del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal Superbonus.

Con la presente si comunica che, per il rispetto del requisito del 30% dei lavori effettuati (parametrati sulle spese sostenute) entro fine mese, la Commissione di monitoraggio istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha fornito ieri un importante chiarimento, rispondendo ad un quesito presentato dalla Rete Professioni Tecniche, per conoscere in dettaglio le modalità di dimostrazione del raggiungimento del suddetto limite.

In primo luogo, la Commissione, nel richiamare la disposizione normativa sopra riportata e i contenuti della Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.791/2021, conferma che “si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione” salvaguardando la facoltà di computare nel 30% anche i lavori non agevolati da bonus edilizi.

Per quanto riguarda la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30%, la Commissione chiarisce che “il direttore dei lavori dovrà redigere un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo di esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato di Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione di un’eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale.”

 In ordine alle tempistiche e alle indicazioni operative connesse alla suddetta dichiarazione, la Commissione, inoltre, raccomanda il direttore dei lavori:

  • di effettuare “la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie;
  • di trasmettere “la dichiarazione medesima, con i relativi allegati” tempestivamente via PEC o raccomandata al Committente e all’Impresa.

In allegato: