Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 – Serie Generale – del 21 settembre 2022 la Legge 21 settembre 2022, n. 142 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.R.I. – ossia dal 22 settembre 2022) recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” – c.d. Decreto Aiuti bis, che contiene la tanto attesa modifica riguardante il pieno funzionamento della cessione dei crediti rivenienti dai bonus edilizi, con l’obiettivo di contribuire a creare le migliori condizioni per il pieno funzionamento del mercato delle cessioni.

In particolare, la nuova disposizione di cui all’articolo 33-ter, introdotta in sede di conversione, intervenendo sull’articolo 14 del decreto-legge n.50/2022 c.d. decreto Aiuti, copre giuridicamente tutti i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste dall’articolo 119 del D.L. 34/2020 che dallo stesso articolo 121.

Con una prima modifica si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave (e non più al semplice concorso in violazione).

Con una seconda modifica,  si dispone che, per i bonus edilizi ordinari, la novità si applica con modalità diverse, a seconda che i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura siano sorti prima dell’entrata in vigore degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni (ovvero prima o dopo il 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del DL. 157/2021 cd. Decreto antifrode sui bonus fiscali):

  • per i crediti sorti dal 12 novembre 2021, per i quali è stato introdotto l’obbligo di visto di conformità e asseverazione della congruità dei costi, la limitazione della responsabilità solidale del cessionario al solo dolo o colpa grave opera in via automatica;
  • per i crediti sorti prima del 12 novembre 2021, la responsabilità solidale senza dolo e colpa grave del cessionario viene esclusa solo se il cedente, diverso da una banca o da un intermediario finanziario, e che coincida con il fornitore, acquisisce dal beneficiario originario della detrazione, “ora per allora” il visto di conformità e la congruità dei costi.

Si precisa che, per questi ultimi crediti, sorti prima del 12 novembre 2021, il legislatore, nell’introdurre, ora per allora, la possibilità di estendere la responsabilità attenuata del cessionario semplicemente assoggettandoli al rilascio del relativo visto di conformità e di asseverazione tecnica, dispone di recuperare, ex post, tutta la documentazione necessaria e utile ed apporre, con il meccanismo dell’ora per allora, il relativo visto e le relative asseverazioni tecniche.

Per completezza di informazione, si comunica che, alla luce di tali modifiche normative, l’ANCE e l’ABI sono intervenuti per chiedere un intervento urgente all’Agenzia delle Entrate, affinchè siano forniti nuovi indirizzi operativi e superate le criticità sollevate dalla Circolare n.23 del 23 giugno scorso, non più coerente con le nuove previsioni normative.

Difatti, per effetto del nuovo disposto normativo, l’Agenzia delle Entrate sarebbe tenuta a modificare il nuovo regime di responsabilità solidale del cessionario e a rivedere alcuni degli indicatori di rischiosità delle cessioni dei crediti.