Come noto, l’art. 1, comma 137 della Legge di Bilancio 2022 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.

L’Inps, con la Circolare n. 102 del 19 settembre 2022 ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi a detto istituto, specificando e chiarendo che:

  • ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
  • sebbene la disposizione in argomento faccia riferimento al solo rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.
  • l’esonero contributivo spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del citato Testo unico sulla maternità.
  • per espressa previsione legislativa, l’agevolazione in trattazione costituisce una misura sperimentale valevole per l’anno 2022, pertanto il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.
  • l’esonero in esame è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice e ha una durata massima di dodici mensilità, che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, al termine della fruizione del congedo (obbligatorio o parentale) di maternità.
  • la misura in esame si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice madre, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato del settore privato, sia instaurati che instaurandi, a condizione che il rientro nel posto di lavoro avvenga entro il 31 dicembre 2022.
  • la misura non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015.
  • il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per la lavoratrice, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è neanche subordinato al possesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del documento unico di regolarità contributiva.
  • in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri, non costituisce aiuto di Stato.
  • per la specifica natura di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro e risulta ulteriormente cumulabile con l’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della medesima legge di Bilancio 2022.

La circolare infine riporta le istruzioni operative per le quali si rinvia alla stessa come per ogni ulteriore dettaglio.