Decorrenza del termine di prescrizione dei crediti da lavoro – INL nota 1959/2022
- 5 Ottobre 2022
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L’INL, con la nota n. 1959/2022, superando in parte la nota prot. n. 595 del 23 gennaio 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro, al fine di garantire al personale ispettivo una corretta adozione del provvedimento di diffida accertativa.
Preliminarmente ricordiamo che la Cassazione, con la sent. n. 26246 del 6 settembre 2022, ha espresso il seguente principio di diritto “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
In considerazione del mutato orientamento giurisprudenziale, con la nota dell’INL in esame viene quindi stabilito d che il personale ispettivo dovrà considerare oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare, tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizierà a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.