Facendo seguito alla nostra ultima news del 10 ottobre u.s., si rende noto che l’Agenzia delle Entrate ha rettificato alcuni passaggi della Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, esclusivamente a proposito delle modalità applicative del Superbonus per gli interventi riguardanti gli edifici unifamiliari, riconosciuto fino al 31 dicembre 2022, a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati eseguiti lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

In particolare, si tratta di un errata corrige rilevata al paragrafo 7 “Detrazione delle spese per interventi effettuati dalle persone fisiche su unità immobiliari”, a pagina 32 nel penultimo e nell’ultimo rigo del primo paragrafo e nel secondo e terzo rigo del secondo paragrafo.

Per comodità di lettura, di seguito si riporta la versione originaria della Circolare con indicazione delle correzioni apportate nella nuova versione:

“Pertanto, ad esempio, nel caso di un intervento complessivo di costo pari a 100.000 euro di cui 60.000 euro per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (per i quali spetta la detrazione del 50 per cento attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) e 40.000 euro di spese relative a interventi ammessi al Superbonus, è possibile fruire di tale ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al Superbonus, pagamenti lavori pari a 12.000 euro riferiti a lavori effettivamente eseguiti.

Resta fermo, infatti, che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla norma, non è sufficiente rileva il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, essendo necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (cfr. risposta scritta del 21 giugno 2022 all’interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-08270).”

Per quanto sopra, è evidente che la prima versione della Circolare 33/E conteneva un errore non in linea con il dettato normativo di cui all’art.119, comma 8-bis del D.L. 34/2020 che, si ricorda, fa riferimento all’effettiva esecuzione dei lavori e non anche ai pagamenti riferiti ai lavori eseguiti.

Dunque, a fronte della predetta precisazione, è stato chiarito che per fruire del 110% sino al 31 dicembre 2022, rileva esclusivamente l’esecuzione, entro il 30 settembre scorso, del 30% dei lavori, a prescindere dal pagamento delle relative spese.

Alla luce di tale correzione, si rimette nuovamente il Dossier riepilogativo che ANCE ha predisposto.