Bonus edilizi: Risoluzione AdE n.58/E del 11 ottobre 2022 – Cessione e remissione in bonis: le istruzioni per pagare la sanzione
- 12 Ottobre 2022
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L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 58 del 11 ottobre 2022 ha fornito le istruzioni per procedere al pagamento della sanzione connessa alla cd. remissione in bonis, che consente al beneficiario di bonus edili “cedibili” di inviare la comunicazione per le opzioni (sconto in fattura o cessione) oltre i termini di legge.
Si ricorda che, la Comunicazione dell’opzione per sconto in fattura/cessione del credito, in linea generale, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, e che suddetto termine è stato prorogato:
- al 29 aprile 2022, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020;
- al 15 ottobre 2022, esclusivamente per i soggetti IRES e i titolari di P.IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022.
Al riguardo, la Circolare 33/E del 6 ottobre 2022, di recente, ha chiarito che, superati tali termini, è in ogni caso consentita la trasmissione del modello di opzione avvalendosi della remissione in bonis, in presenza di determinate condizioni.
In particolare, al fine di poter utilizzare questo istituto, è necessario:
- il possesso dei requisiti sostanziali per la fruizione della detrazione cedibile;
- il possesso del contratto di cessione del credito o per l’ottenimento dello sconto sul corrispettivo in data anteriore alla scadenza ordinaria (29/4/2022 o 15/10/2022);
- l’assenza di attività di controllo sulla spettanza del bonus da parte dell’Amministrazione finanziaria;
- il versamento della misura minima della sanzione amministrativa prevista (euro 250).
Su quest’ultimo punto, con la Risoluzione in commento, l’Agenzia delle Entrate spiega che detta sanzione dovrà essere versata tramite modello F24 ELIDE, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art.11, comma 1, d.lgs. n.471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n.16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”, già istituito e modificato con precedenti documenti di prassi (Risoluzione 46/E/2012 e 42/E/2018).
Nel modello F24 ELIDE va riportato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.
Ai fini della compilazione del modello F24 ELIDE, si precisa che:
- nella sezione “Contribuente” vanno indicati:
– il “codice fiscale” e i “dati anagrafici” del titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto; in caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, vanno indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione;
– nel campo relativo al “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” va riportato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, va riportato il codice fiscale di uno di essi.
- nella sezione “Erario ed altro” vanno indicati:
– nel campo “tipo”, la lettera “R”;
– nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
– nel campo “codice”, il codice tributo 8114;
– nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.