L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n. 2015/2022, in allegato, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità per un’impresa retista di effettuare le comunicazioni telematiche mediante la modulistica UNIRETE, pur non essendo essa stessa co-datore. Ricordiamo che con il Decreto 29 ottobre 2021, n.250 sono state definite le modalità operative delle comunicazioni telematiche di inizio, di distacco, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità per il tramite del modello “Unirete”, messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul sito Servizi Lavoro e aggiornato con decreto direttoriale e che con nota 315/2022 l’Ispettorato nazionale del lavoro – INL ha fornito indicazioni operative in merito a quanto disposto dal citato D.M. 29 ottobre 2021, n. 205 (si veda nostra comunicazione del 12 agosto scorso).

Con la nota n. 2015/2022 in esame quindi l’INL ha:

  • preliminarmente individuato i due soggetti coinvolti in  occasione delle comunicazioni inerenti i rapporti di codatorialità, precisamente l’impresa referente per le comunicazioni e l’impresa retista;
  • chiarito che il soggetto referente, pur non rivestendo contemporaneamente anche il ruolo di co-datore dello specifico rapporto, può effettuare gli adempimenti comunicativi per conto delle altre imprese retiste, senza assunzione specifica di obblighi e di diritti inerenti al singolo rapporto

In ordine alle modalità operative , l’INL ha sottolineato che l’attuale modello UNIRETE prevede un’apposita sezione “1a codatori”, nella quale devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati) e deve essere indicato, tra questi ultimi, mediante apposito “flag”, il co-datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi. Pertanto nel caso in cui l’impresa referente per le comunicazioni non sia anche co-datore, essa dovrà limitarsi a compilare le schede relative ai co-datori; laddove, invece, sia anche co-datore, dovrà necessariamente inserire i propri dati anche nella sezione relativa ai co-datori. Infine, l’INL ha ulteriormente precisato che, tra i soggetti che possono essere individuati quali referenti per le comunicazioni telematiche, rientra anche la c.d. rete soggetto, in quanto dotata di personalità giuridica propria.

Nota_INL_2015__DCGIURIDICA_comunicazioni_UNIRETE