Pubblicata sulla G.U del 12.10.2022, Serie Generale n. 239, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 settembre 2022, recante “disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”.

Sul punto si richiama una precedente news del 21.01.2022 sull’articolo 10 della Legge europea “2019-2020” del  23 dicembre 2021, n. 238, con la quale il Legislatore ha introdotto importanti modifiche al D. Lgvo n. 50/2016, ed in particolar modo, per quanto di interesse, al comma 4, quinto periodo, dell’articolo 80 del suddetto Decreto.

Come ricorderete, la nuova formulazione del comma 4 dell’art. 80, prevede che:

Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro“.

Il MEF, in ottemperanza alla norma sopra citata, è intervenuto con il decreto in esame chiarendo:

  • all’articolo 3 il concetto di “gravità” delle violazioni fiscali, precisando che l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse, “si considera grave quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto
  • all’articolo 4 il concetto di “violazione non definitivamente accertate”, precisando che  “si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati..”