Modifiche al Superbonus 110% – Decreto legge del 18 novembre 2022, n.176 cd. Decreto Aiuti quater
- 22 Novembre 2022
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.270 del 18 novembre 2022, il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 c.d. Decreto Aiuti quater recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, (in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.R.I. – ossia dal 19 novembre 2022) che contiene importanti modifiche alla disciplina del Superbonus.
Per quanto di interesse si segnala l’articolo 9, recante “Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico” del D.L. 176/2022, che riduce, sin dal 2023, dal 110% al 90% l’aliquota della misura del bonus per gli interventi effettuati dai condomini, compresi quelli sino ad un massimo di 4 unità posseduti da un unico proprietario, ONLUS e APS [art. 9, comma 1, lett. a), punto 1)], fatta eccezione per gli interventi:
- per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la CILAS e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato i lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022, cioè entro il 24 novembre 2022 [art. 9, comma 2, lett. a)];
- che comportino la demolizione e ricostruzione degli edifici, per i quali, alla data del 25 novembre 2020, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo [art. 9, comma 2, lett. b)].
Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su unifamiliari, l’aliquota al 110% viene prorogata per le spese sostenute sino al 31 marzo 2023 (anziché sino al 31 dicembre 2022), a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo [art. 9, comma 1, lett. a), punto 2)].
Inoltre, sempre per le unifamiliari, il provvedimento in esame prevede che, per gli interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2023, viene ammesso il bonus al 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 al verificarsi di determinate condizioni [art. 9, comma 1, lett. a), punto 3)], ovvero solo se:
- le unità le unità sono adibite ad abitazione principale del contribuente;
- il contribuente abbia un reddito non superiore a 15.000 euro, calcolato in base ad uno specifico criterio stabilito dalla norma stessa [art. 9, comma 1, lett. d) – Allegato 1], che tiene in considerazione anche il reddito del coniuge (o del soggetto legato da unione civile, o del convivente) e degli altri familiari purché conviventi (genitori, fratelli etc. – cfr. art.12 del D.P.R. 917/1986 – TUIR) e il numero dei familiari stessi;
- il contribuente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull’abitazione (vengono esclusi quindi gli utilizzatori, quali gli inquilini o i comodatari).
Relativamente alle modifiche di cui sopra, si segnala, inoltre, che per i contribuenti con reddito non superiore ai 15.000 euro, viene prevista l’erogazione di un contributo da parte dell’Agenzia delle Entrate, con modalità che verranno definite con decreto del MEF (da adottarsi entro 60 giorni dal 19 novembre 2022, data di entrata in vigore del D.L. 176/2022), per finanziare gli interventi di tali soggetti sia sugli edifici unifamiliari, sui condomini e sugli ulteriori edifici agevolati.
Al fine di riconoscere a tali soggetti detto contributo, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per il 2023 [art. 9, comma 3].
Per gli interventi effettuati dalle ONLUS, ODV ed APS che prestano servizi socio assistenziali, viene riconosciuta l’applicabilità del Superbonus nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, mantenendo il criterio di calcolo del limite di spesa di cui al comma 10-bis dell’art.119 del D.L. 34/2020 [art. 9, comma 1, lett. c)].
Infine, in tema di cessione dei crediti d’imposta da Superbonus al 110%, il D.L. in esame prevede che i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, anziché in 5 o 4 rate annuali, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario.
Le modalità operative saranno definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate [art. 9, comma 4].
Per ulteriori approfondimenti, si veda il dossier redatto da ANCE.