Sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 – Serie Generale – del 18 novembre 2022, è stato pubblicato il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 c.d. Decreto Aiuti quater recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, entrato in vigore il 19 novembre u.s., che, tra le altre novità in materia di Superbonus 110% e di cessione del credito, introduce, all’ art. 10 alcune disposizioni in materia di “procedure di affidamento lavori, attraverso le quali, il Legislatore è intervenuto a regolamentare:

  • la delicata questione delle procedure di affidamento per opere PNNR, per cui si richiede l’intervento di una centrale di committenza ovvero di una aggregazione con una stazione appaltante aventi la necessaria qualifica;
  • l’accesso ai contributi di cui al fondo opere indifferibili per gli enti rimasti esclusi dall’applicazione del DPCM del 28/7/2022.

nonché ad introdurre:

  • norme di semplificazione per le procedure di affidamento “..delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale”.

In particolare:

  • Con l’art. 10, comma 1, viene introdotto per i Comuni non Capoluogo di provincia, l’obbligo, per gli interventi PNRR e PNC, di ricorrere alle centrali di committenza o aggregazioni, meglio elencati nell’articolo 37, comma 4 del Codice dei Contratti pubblici,  per affidamenti pari o superiori alla soglia di € 150.000,00, e di servizi e forniture di importo superiore a 139.000 euro.
  • Con l’art. 10, comma 2, il Legislatore intervenendo ancora una volta sulle disposizioni concernenti il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, introduce un’ulteriore misura di aiuto valevole per quelle Stazioni Appaltanti, rimaste escluse dall’accesso al citato fondo per le opere rientranti nel PNRR e nel PNC, nonché dalle preassegnazioni normate dall’articolo 29 del D.L. 144/2022 (cd. Decreto Aiuti Ter), convertito con legge n. 175 del 17 novembre 2022, valevoli in modi diretto e specifico per gli interventi di cui al PNC. (si veda news del 22 novembre 2022).

In sintesi, la norma in commento riconosce alle Stazioni appaltanti che “…comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori..”, rientranti nel PNR e nel PNC, di poter accedere al fondo di cui all’art. 26, comma 7 del Decreto Aiuti, laddove siano state utilizzate “…risorse diverse da quelle di cui al comma  6 del citato articolo 26 del D.L. n. 50/2022…”, con riconoscimento di contributi residuali rispetto alle richieste di accesso al fondo già pervenute.

La disposizione apre, quindi, la possibilità di accedere al fondo in questione, ma rimanda le modalità operative ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022.

Per una maggiore comprensione della superiore novella si ricorda che:

  1. l’art. 26 del D.L. n. 50/2022, comma 7, (c.d. Decreto Aiuti), ha istituito il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” con una dotazione complessiva di 7,5 miliardi di euro, per fronteggiare i maggiori costiderivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e PNCavviati successivamente al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022;
  2. con  il P.C.M. del 28 luglio 2022, pubblicato sulla G.U del 12 settembre 2022 (si veda news del 15 settembre 2022), il Governo ha inteso disciplinare l’accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili,previsto dall’art. 26, comma 7, del Decreto Aiuti, prevedendo delle misure di assegnazione ritenute prioritarie per gli interventi di PNRR, e in via residuale per quelle rientranti nel PNC, e ciò per consentire l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi dei relativi interventi per le opere che presentino un fabbisogno finanziario esclusivamente determinato a seguito dall’aggiornamento dei prezzari di cui al D.Aiuti.
  • Con l’ 10, comma 3, si rileva una particolare esigenza da parte del Legislatore di accelerare i tempi di approvazione del progetto definitivo o esecutivo per le opere meglio descritte nell’allegato IV-bis, aggiunto al D.L. n. 77/2021, al fine di consentire al MIMS di addivenire ad un protocollo di intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali di competenza “da cui risulti la favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell’intervento, alle caratteristiche peculiari dell’opera, ai tempi stimati d’esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze”.