Con Nota n. 2414/2022 l’INL ha fornito specifiche istruzioni in merito alla corretta applicazione ed ai profili di carattere sanzionatorio della disciplina contenuta nel D.lgs. n. 105/2022.

Si ricorda che il D.lgs. 105/2022, vedi nostra comunicazione del 4 agosto 2022, ha introdotto misure dirette a realizzare un migliore contemperamento tra l’attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza (c.d. caregiver familiari), nonché una più equa condivisione tra uomini e donne delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

In ordine al regime intertemporale l’INL ha, infine, ritenuto necessario effettuare una precisazione in relazione all’applicabilità delle tutele di cui agli artt. 54 e 55 del novellato D.lgs. n. 151/2001 per i congedi fruiti a cavallo dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

Al riguardo, tenuto conto che l’evento nascita e la fruizione del congedo da parte del lavoratore padre costituiscono elementi essenziali per l’individuazione del regime normativo applicabile, l’INL ha precisato che le tutele previste rispettivamente dall’art. 54, comma 7 (divieto di licenziamento) e dall’art. 55, comma 2 (indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni) trovano applicazione anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità di cui all’art. 4, comma 24, della L. 92/2012 e ss. mm. poi “confluito” nell’art. 27-bis del D.lgs. n. 151/2001 sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data.