Superbonus: Risoluzione AdE n.71/E del 7 dicembre 2022 – Nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti post 1° novembre 2022
- 9 Dicembre 2022
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Alla luce delle recenti modifiche introdotte dal D.L. 176/2022 (cd. Decreto Aiuti quater), attualmente in fase di conversione, si informa che l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022, ha istituito due nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti, tramite modello F24, relativi al Superbonus oggetto di opzioni di cessione o sconto inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022:
- “7708” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
- “7718” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”.
Ciò si è reso necessario in quanto, a seguito della sopra citata modifica (art. 9 comma 4 del D.L. 176/2022 cd. Aiuti Quater), sarà possibile distinguere i crediti oggetto di comunicazioni inviate all’AdE entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati (fruibili in 10 rate annuali di pari importo, anziché in 5 o 4, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, le cui modalità devono essere definite da un successivo provvedimento), da quelli comunicati all’AdE a partire dal 1° novembre 2022 (fruibili in 4/5 quote).
Si chiarisce, altresì che, per le opzioni esercitate in precedenza, comunicate entro il 31 ottobre 2022, restano applicabili le indicazioni contenute nella Risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 e nella Risoluzione n.12/E del 14 marzo 2022.
La RM 71/E/2022 precisa, inoltre, che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente in via telematica, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”.
Infine, l’Agenzia delle Entrate avvisa che in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, potrà effettuare dei controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24 che sarà comunicato al contribuente interessato.