Con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato, ritiene applicabile anche ai Consorzi Stabili il principio di diritto affermato dall’Adunanza Plenaria, con la sentenza n. 2/2022, secondo cui: “…la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara”.

Il Collegio rileva, quindi,  “..che relativamente ai consorzi stabili, il comma 7 bis dell’art. 48, ad essi espressamente riferito (a sua volta inserito con l’art. 32 del d.lgs. n. 56 del 2017) consente per le stesse ragioni di cui ai commi 17 e 18 (quindi anche perdita dei requisiti ex art. 80), di designare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tal sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata”.

In particolare, secondo il Collegio, anche ai consorzi stabili è consentita la sostituzione della consorziata designata dall’appalto con altra consorziata, già indicata in sede di partecipazione tra le consorziate esecutrici; sicché, in caso di perdita dei requisiti di una delle consorziate designate, in applicazione dei principi generali di cui all’art. 1 della l. 241/1990 e all’art. 4 d.lgs. n. 50/2016, deve riconoscersi al consorzio stabile la facoltà di procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno, al fine di poter proseguire nella partecipazione alla gara.

Resta fermo, comunque, così come chiarisce la sentenza in esame che “..in nessun caso la modifica soggettiva possa consentire il subentro di un soggetto privo dei requisiti di partecipazione e di qualificazione”.