Corte Costituzionale – Illegittimità L.R. 19/2021 – Condono edilizio
- 22 Dicembre 2022
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Con la Sentenza n. 252/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1 della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo) ed in via conseguenziale l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 comma 2, e 2.
Preliminarmente ricordiamo che l’art. 1 della L.R. 19/2021 ha introdotto l’art. 25 bis (“norma di interpretazione autentica”) alla L.R. 16/2016 (Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)
Con il suddetto art. 25 bis, il Legislatore regionale ha inteso fornire un’interpretazione autentica dell’art. 24 della legge della Regione Siciliana 5 novembre 2004, n. 15, in base alla quale lo stesso si interpreta “nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente”.
Lo stesso precisa altresì che per la definizione delle pratiche di sanatoria, di cui al medesimo articolo, gli enti competenti rilasciano il nulla osta entro i termini previsti dalla normativa vigente».
Il comma 2 del citato art. 1 della L.R. 19/2021, non oggetto di impugnativa, parimenti caducato per effetto della pronuncia, prevede che, mediante il rinvio alla «normativa vigente», il citato nulla osta venga reso entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge ovvero, nel caso di istanza di riesame, dalla data di presentazione della medesima istanza.
Si ricorda che l’art. 24 della Legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 ha attuato in Sicilia il cosiddetto terzo condono edilizio, introdotto dall’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
Ciò premesso in sintesi:
La Corte Costituzionale ha riconosciuto alla norma impugnata “a dispetto della qualificazione fornita dal legislatore regionale, carattere innovativo perché – consentendo, con efficacia retroattiva, la sanatoria delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità relativa – è in evidente contrasto con quanto stabilito dalla disposizione che intende interpretare”.
Richiamato l’art. 14 primo comma lettere f) ed n) dello Statuto che riconosce competenza statutaria primaria della Regione Siciliana nelle materie dell’urbanistica e della tutela del paesaggio, la Corte ha chiarito che detta competenza deve essere esercitata «senza pregiudizio» delle riforme economico-sociali, limite “esterno” della potestà legislativa primaria.
Con riguardo alla disciplina del condono edilizio, la Corte ha quindi precisato che lo spazio di intervento, affidato al legislatore regionale, è circoscritto – oltre che dal limite della materia penale – da «quanto è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento eccezionale di “grande riforma” (il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, la determinazione massima dei fenomeni condonabili)».
Con riferimento al caso in esame la Corte, pertanto, ha precisato che “assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d)”.