Con la Comunicazione n. 837 dell’8 febbraio 2023, la CNCE ha reso note le nuove FAQ in materia di congruità, alcune delle quali relative all’Accordo del 7 dicembre 2022 che, ricordiamo, ha introdotto dal 1° marzo 2023 la “Procedura di Alert” per tutti i cantieri in corso a tale data o avviati successivamente (vedi nostra news del 13 dicembre 2022Congruità della manodopera: procedura di Alert dal 1° marzo 2023).

Nel rinviare per ogni dettaglio al testo allegato delle singole FAQ, in sintesi:

FAQ 1: è possibile il rilascio di attestazioni separate di congruità per sismabonus ed ecobonus  anche nel caso di unico contratto, stante l’obbligo di tenuta di contabilità separata, ai sensi dell’art 121 del Decreto Rilancio (34/200) e delle successive Circolari AdE.

FAQ 2: l’attestazione di congruità non è necessaria ai fini dell’asseverazione, di cui all’art. 119 del DL  n. 34/2000.

FAQ 3: l’obbligo di assoggettamento a congruità per lavori privati di importo complessivo pari o superiore ai 70.000 euro opera anche nel caso in cui vi siano più contratti autonomi affidati da un unico committente.

FAQ 4: nel valore dell’opera complessiva non rientrano i costi degli oneri alla cessione dei crediti

FAQ 5: è possibile annullare l’attestazione di congruità laddove vengano rilevati errori materiali nei dati contenuti nell’attestazione di congruità o nel caso in cui l’importo dei lavori non sia stato aggiornato (es. variazioni in corso d’opera)

FAQ 6: si forniscono chiarimenti in ordine alla gestione dell’attestazione di congruità richiesta nel mese di conclusione del cantiere

FAQ 7: è possibile giustificare il mancato raggiungimento dell’importo atteso di manodopera in presenza di lavorazioni particolari. Dal 1° Marzo tali fattispecie andranno giustificate attraverso idonea documentazione.

FAQ 8: si forniscono chiarimenti in ordine al costo convenzionale per la determinazione della retribuzione del III e IV livello riferito a lavoratore autonomo e al titolare di impresa artigiana

FAQ 9: non è soggetta a congruità l’attività di fornitura e posa in opera o la sola posa in opera di serramenti effettuata da imprese che, in virtù dell’attività svolta in via prevalente e/o principale, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile. La FAQ 9 sostituisce la precedente FAQ n. 2 della Comunicazione CNCE n. 812 del 3 maggio 2022.